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Fondo Nuove Competenze: nuove FAQ sulla formazione “imposta” dal COVID
Il Fondo Nuove competenze è stato istituito presso l’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche attive del Lavoro) dal decreto legge “Rilancio” (art. 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) e modificato dal Decreto “Agosto” (art. 4 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104).
Il fondo è attuato sulla base delle disposizioni del decreto interministeriale del 22 ottobre 2020.
I contributi remunerano ai datori di lavoro il costo del personale, comprensivo di contributi previdenziali e assistenziali, relativo alle ore di frequenza dei percorsi formativi di sviluppo delle competenze stabiliti dagli accordi collettivi stipulati.
La misura si rivolge quindi ai datori di lavoro privati che stipulino, entro il 31 dicembre 2020, accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro dei propri lavoratori, per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa o per favorire percorsi di ricollocazione.
La riduzione dell’orario di lavoro dovrà essere finalizzata ad appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.
La misura serve a innalzare il livello del capitale umano e risponde, da un lato, alla necessità di accompagnare la fase di ripresa delle imprese e riallineare le competenze del proprio personale ai nuovi fabbisogni, e dall’altro sostiene i lavoratori nell’accrescere e rinnovare le proprie competenze e la capacità di adattarsi al cambiamento.
La dotazione del fondo è costituita al momento da 730 milioni di euro, di cui 230 milioni a valere sul Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per il lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo. Potrà essere incrementato con ulteriori risorse dei Programmi operativi nazionali e regionali di Fondo sociale europeo e, per le specifiche finalità, del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori e dei Fondi paritetici interprofessionali.
Qualche dettaglio:
- sui progetti è necessaria la firma di accordi sindacali preventivi, che dovranno avvenire entro il 31 dicembre 2020. Tali accordi devono illustrare quali sono i fabbisogni di nuove competenze legati alla trasformazione dell’impresa oppure destinati a promuovere l’occupabilità del lavoratore in altre aziende.
- potranno essere erogati da tutti gli enti accreditati, soggetti privati, università, istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l’istruzione per adulti, gli Istituti tecnici superiori, i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, o organizzati in autonomia dalla stessa impresa che ha presentato domanda di contributo (sempre se previsto dall’accordo).
Sulla base di ciò, l’ANPAL ha emanato l’avviso Fondo Nuove Competenze, che si può scaricare dal sito dell’ANPAL .
ANPAL ha aggiornato in data 27 novembre e 2 dicembre le proprie FAQ di chiarimenti
In particolare, le precisazioni riguardano i seguenti argomenti:
- la presentazione istanze;
- il progetto formativo;
- i costi finanziati.
Dalle Faq emerge in primo luogo che le scadenze per la presentazione dei progetti non sono tassative né per le domande né per la realizzazione dei corsi.
L’unico termine da rispettare obbligatoriamente, ad oggi, è quello per la stipula degli accordi sindacali, fissato al 31 dicembre 2020.
Il bando non richiede che i corsi inizino prima della fine del 2020 come invece indicato nel decreto interministeriale
Anpal valuterà le richieste in collaborazione con le Regioni interessate che terranno conto della contestuale programmazione dei propri progetti di formazione continua.
Sulla base del numero di domande accolte verrà stabilito l’importo massimo riconoscibile al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali.
Le modalità di richiesta di finanziamento dal Fondo nuove competenze
- Le domande sui moduli allegati al bando (che potrete scaricare dal sito ANPAL) vanno sottoscritte dal legale rappresentante dell’azienda o da suo delegato,
- vanno allegati l’accordo collettivo, il progetto formativo, l’elenco dei lavoratori coinvolti, con l’indicazione per ognuno del livello contrattuale e del numero di ore di riduzione dell’orario destinati alla formazione
- In caso di società di gruppo può essere inviata una sola istanza complessiva, facendo riferimento ad un unico accordo sindacale
- Possono essere presentate da una società più richieste successive, se riguardano lavoratori diversi.
- Anpal potrà richiedere chiarimenti o integrazioni, Comunque ha dieci giorni per l’approvazione o rigetto, dopo di che scatta il silenzio assenso.
- La domanda può essere ripresentata in caso di rigetto.
- I corsi dovrebbero iniziare entro 90 giorni dalla data di approvazione, ma, secondo le FAQ Anpal, il termine è flessibile
- per i Fondi interprofessionali e Formatemp (fondo per i lavoratori in somministrazione) il termine sale a 120 giorni.
- In caso di dubbi è disponibile l’indirizzo Pec dell’Anpal
I principali chiarimenti nelle FAQ, come aggiornate al 3 dicembre:
- I lavoratori in Cassa Integrazione o percettori di Trattamento integrativo salariale in deroga non possono essere interessati contemporaneamente dalla Cassa o dal TIS e dal Fondo. Devono aver terminato il periodo di cassaintegrazione anche il giorno prima e poi accedere al FNC.
- Allo stesso modo sono esclusi i lavoratori interessati da contratti di solidarietà.
- Le aziende non in crisi, che non hanno fatto CIG, possono beneficiare delle agevolazioni purché abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro.
- Possono utilizzare il Fondo tutti i datori di lavoro – imprese o lavoratori autonomi – con dipendenti e che applichino il CCNL di riferimento.
- Il Fondo Nuove Competenze, essendo una “misura generale” applicabile non selettivamente a tutte le imprese e a tutti i settori economici, non rientra nell’ambito degli aiuti di stato.
- Riguardo la certificazione del progetto, le FAQ precisano che sarebbe preferibile l’attestazione/certificazione delle competenze acquisite da parte di un soggetto terzo.
- I lavoratori destinatari degli interventi formativi devono essere individuati in sede di accordo sindacale in relazione ai fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze a seguito delle innovazioni in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa. Conseguentemente, il progetto formativo dovrà definire gli obiettivi da perseguire per ciascun lavoratore o per ciascuna tipologia di lavoratori.
