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FIR: pubblicato l’avviso di cessazione delle modalità operative di sicurezza
Un avviso pubblicato il 31 marzo 2026 sul portale RENTRI e sul sito dell’Albo Nazionale gestori ambientali comunica che, dalle ore 00:00 del 14 aprile 2026, cesseranno le modalità operative di sicurezza relative alla gestione del FIR digitale.
Dal momento che la legge n.26 del 27 febbraio 2026 prevede la possibilità, tra il 1° marzo e il 15 settembre, di emettere il FIR in formato digitale oppure cartaceo, a scelta del produttore o detentore, tra il 14 aprile e il 15 settembre 2026 gli iscritti al RENTRI avranno la facoltà di utilizzare le seguenti modalità di emissione del FIR:
- In formato digitale: resta in tale forma fino all’accettazione; è gestito digitalmente sia dal trasportatore che dal destinatario; la copia stampata non sostituisce il FIR digitale. Per i rifiuti pericolosi è obbligatorio l’invio dei dati al RENTRI.
- In formato cartaceo: viene gestito esclusivamente su carta da tutti i soggetti coinvolti; la modalità è scelta dal produttore o detentore e deve essere adottata in modo uniforme da tutta la filiera.
Ricordiamo, inoltre, che a partire dal 16 settembre 2026 il FIR digitale diventa obbligatorio per tutti gli iscritti al RENTRI:
- Produttori o detentori di rifiuti pericolosi
- Produttori o detentori di rifiuti non pericolosi nell’ambito delle attività indicate all’art 184, comma 3, lettere c), d) e g), con più di 10 dipendenti.
Le disposizioni di sicurezza riportate nell’Allegato 2 del Decreto direttoriale n.25 del 5 febbraio 2026 riguardando due tipi di situazioni di indisponibilità.
L’indisponibilità si riscontra in due casi:
- Al momento dell’emissione del FIR: in questo caso il FIR può essere prodotto in formato cartaceo
- Nelle fasi successive all’emissione: il trasportatore o il destinatario gestisce un FIR emesso in digitale utilizzandolo in formato cartaceo.
L’operatore che riscontri l’indisponibilità deve:
- Riportare sulla stampa del FIR digitale la dicitura prevista dall’Allegato 2
- Inviare tramite PEC all’indirizzo dit.rentri@pec.it, la dichiarazione di indisponibilità temporanea prevista dall’Allegato 2 entro il primo giorno lavorativo successivo al termine dell’indisponibilità
