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Ecobonus: incentivi anche per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti N1 e N2
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2024 n. 121 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2024, che rimodula gli incentivi per i mezzi acquistati dal 25 maggio al 31 dicembre 2024.
Dal 3 giugno 2024 sarà possibile fare domanda per gli incentivi riconosciuti per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti e rottamazione dei vecchi modelli.
Il decreto specifica che sono concessi contributi anche alle piccole e medie imprese esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica. È riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra e all’alimentazione del veicolo fermo restando che, per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2 ad alimentazioni alternative (CNG-GPL mono e bifuel, Ibrido) e ad alimentazione tradizionale, il riconoscimento del contributo è subordinato alla contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4. Una quota pari al 25% delle risorse relative a tali categorie di veicoli è riservata ai contributi per l’acquisto di veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) e a idrogeno (FCEV).
I contributi in favore delle persone fisiche sono riconosciuti per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprietà deve essere mantenuta per almeno 12 mesi.
I contributi, in favore delle persone giuridiche sono riconosciuti per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprietà deve essere mantenuta per almeno 24 mesi.
Nel caso di acquisto di un veicolo commerciale di categoria N1 e N2 BEV o FCEV effettuato da una società di noleggio, previa presentazione al concessionario di un ordine finalizzato alla stipula di un contratto di noleggio sottoscritto con una piccola e media impresa esercente attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi, di durata non inferiore a 3 anni, il contributo è previsto sotto forma di uno sconto obbligatorio da ripartirsi sui canoni mensili di noleggio per la piccola e media impresa che noleggia il veicolo incentivato.
Per il riconoscimento dei contributi sopracitati, sia in favore delle persone fisiche sia in favore delle persone giuridiche, il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.
Per questi contributi, le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d’imposta. Quest’ultimo è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla lettura attenta del testo del decreto.