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Distacco, l’INL fornisce chiarimenti riguardanti l’obbligo amministrativo di conservazione dei documenti
Con circolare n.1 del 15 febbraio 2023, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in ordine agli obblighi amministrativi relativi al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.
Più nello specifico la nota in questione ricorda che il Dlgs n.136/2016, in attuazione della Direttiva 2014/67/UE, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico delle misure specifiche volte a prevenire e contrastare i casi di distacco transnazionale non autentico poste in essere da imprese stabilite in altro Stato membro o in un Paese extra UE.
In particolare, essendo stato introdotto nel Dlgs 136/2016 l’obbligo di conservazione documentale a carico del datore di lavoro della “comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o di documentazione equivalente”(dal momento che dal Legislatore italiano è stata valutata anche la possibilità che altri ordinamenti nazionali non abbiano una comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro), l’INL ha deciso di chiarire cosa si debba intendere per “documentazione equivalente”.
A tal proposito l’INL ha evidenziato come può essere considerato documento equivalente alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro l’attestato della richiesta del modello A1 all’autorità di sicurezza sociale dello stato membro di appartenenza.
Tale equivalenza è giustificata dal fatto che l’emissione del modello A1 può intervenire anche in un periodo successivo all’inizio del distacco avendo pertanto il modello efficacia retroattiva così come la comunicazione pubblica di instaurazione dl rapporto di lavoro consente di avere elementi di certezza dalla data di inizio del rapporto di lavoro nello Stato in cui ha sede l’impresa distaccante e sui dati del contratto.
Per quanto riguarda, infine, il settore specifico dell’autotrasporto merci sottolineiamo che la Direttiva 1057/2020 sul distacco dei conducenti (non ancora recepita dal nostro ordinamento) ha uniformato le varie normative nazionali dei singoli Stati membri sulla corretta applicazione della disciplina del distacco limitandolo ad operazioni di cabotaggio o cross trade, escludendo così i meri transiti e trasporti internazionali.