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distacco di manodopera: l’obbligo della sorveglianza sanitaria tocca tanto al distaccante quanto all’utilizzatore del distaccato
25 Maggio 2016
Il ministero ha risposto che “In caso di distacco dei lavoratori gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione (distaccatario)”.
Sulla base dell’art. 41 del D. Lgs. 81/2008, infatti:
- sul distaccante grava l’obbligo di “informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”,
- al distaccatario, che beneficia della prestazione lavorativa espletata dal lavoratore distaccato, “spetta invece l’onere, a norma del medesimo articolo, di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria”.
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