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Disponibilità di veicoli ai fini dell’iscrizione: precisazioni dell’Albo gestori ambientali
L’Albo dei Gestori precisa che:
– L’articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298 prevede la possibilità di effettuare trasporti in conto proprio anche con veicoli “noleggiati senza conducente nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi “; in tal caso, il locatore deve essere impresa che esercita l’attività di locazione di veicoli ai sensi dell’art. 84, comma 4 del CdS (si tratta, per intenderci, delle imprese di noleggio auto), e i veicoli devono essere immatricolati ad uso di terzi ai fini della locazione ai sensi dell’articolo 82, commi 4 e 5, lettera a), dello stesso CdS;
– relativamente al trasporto per conto di terzi, ai sensi dell‘art. 84 del CdS, i veicoli di massa complessiva inferiore o uguale a 6 t. possono essere ceduti in locazione sia da imprese che esercitano l’attività di locazione di veicoli ai sensi dell’art. 84, comma 4, del CdS, sia da imprese di autotrasporto regolarmente autorizzate (iscritte all’Albo degli autotrasportatori per conto di terzi e, ove previsto, al REN), mentre i veicoli di massa complessiva superiore a 6 t. possono essere ceduti in locazione esclusivamente da queste ultime; in ogni caso l’impresa locataria del veicolo deve essere titolare di autorizzazione per l’esercizio dell’autotrasporto di merci per conto di terzi;
– è consentita la disponibilità mediante comodato senza conducente di veicoli adibiti ad uso proprio aventi massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 t.; ai fini dell’iscrizione all’Albo le imprese allegano alla domanda copia del contratto di comodato senza conducente corredata di dichiarazione di conformità all’originale rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.

