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Credito d’imposta formazione 4.0: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento congiunto di Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico

Credito d’imposta formazione 4.0: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento congiunto di Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico

27 Giugno 2018

Più nello specifico, per quanto concerne il piano di formazione, al fine di ottenere il beneficio previsto dal provvedimento congiunto di MISE e lavoro, è necessario che esso sia stato svolto in relazione alle tecnologie incluse nel Piano Nazionale Industria 4.0 e che le attività svolte siano state disciplinate attraverso contratti collettivi nazionali o territoriali, depositati presso l’ispettorato del lavoro competente; Per ogni dipendente, inoltre, è necessario che sia stata rilasciata un’attestazione sulla partecipazione all’attività.

Parlando di “personale dipendente” ricordiamo che rientrano in tale definizione anche tutti coloro che godono di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato mentre per gli apprendisti sono ammissibili solo le attività formative per l’acquisizione delle competenze nelle attività previste dall’art.3, comma 1, del decreto in esame.

Sul credito d’imposta, invece, ricordiamo che esso spetta nella misura del 40% delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolabile e in ogni caso nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario.

Le spese ritenute ammissibili sono state individuate dal decreto come il costo aziendale sostenuto per aver impiegato il personale dipendente nelle attività di formazione riferito rispettivamente alle ore o alle giornate dedicate alla formazione stessa. Sono ammesse, inoltre, anche le ore di formazione svolte dal dipendente in qualità di tutor o di docente ma, solo per questa fattispecie, le spese ammissibili non possono eccedere più del 30% della retribuzione annua complessiva spettante al dipendente stesso.

Il credito d’imposta è utilizzabile solamente tramite modello F24 telematico, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, mentre l’utilizzo in compensazione è ammesso nel periodo di imposta successivo al sostenimento delle spese, ovviamente dopo aver adempiuto correttamente agli obblighi documentali e dichiarativi previsti dall’art.6 del decreto in esame.

Per ulteriori informazioni rimandiamo alla consultazione della pagina del MISE al seguente indirizzo:

www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-formazione   

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