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COVID-19: una nuova Ordinanza aggiorna i protocolli condivisi tra Governo e parti sociali per prevenire la ripresa della pandemia nel settore dei trasporti e della logistica
Il Ministero della Salute e Il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili – Mims- hanno emanato lo scorso 11 novembre una nuova Ordinanza, che potrete leggere sul nostro sito, con un aggiornamento delle prescrizioni per assicurare una sempre maggiore sicurezza alle attività del trasporto e della logistica.
Ciò ha comportato l’aggiornamento del «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» stipulato a suo tempo tra Governo e Organizzazioni del settore (che fu pubblicato come allegato 14 al DPCM del 2 marzo 2021), con un nuovo testo che costituisce l’allegato alla nuova Ordinanza.
Tra le novità introdotte, evidenziamo:
CORSI DI FORMAZIONE
- I corsi di formazione in zona bianca e in zona gialla sono consentiti in presenza, nel rispetto
dei protocolli di sicurezza e sono garantiti i corsi relativi a titoli e certificazioni obbligatorie
richieste al personale viaggiante.
INFORMAZIONE
- Si conferma la necessità di adeguate comunicazioni, a bordo dei mezzi, aggiornate in relazione all’evoluzione delle regole per contenere la diffusione del virus.
AUTOTRASPORTO STRADALE DI MERCI
Per il trasporto stradale sono sostanzialmente riconfermale le Linee guida concordate e attuate ormai da molti mesi:
- Gli autisti dei mezzi di trasporto, se sprovvisti di mascherine, devono rimanere a bordo dei propri mezzi.
- Nel caso in cui scendano dagli stessi ed entrino in contatto con altri operatori dovranno indossare mascherine di protezione o altro dispositivo di protezione di livello pari o superiore.
- Nei luoghi di carico/scarico, dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti relativi al trasporto, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti, ai quali qualora non siano in possesso di mascherine, se in luogo chiuso, si raccomanda la rigorosa distanza di due metri.
- L’accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria è consentito secondo modalità previste dall’azienda destinataria, che garantiscano comunque la corretta e tempestiva esecuzione delle operazioni in sicurezza, nonché l’utilizzo di servizi igienici dedicati per gli autisti, con l’obbligo per l’azienda di garantire una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idonei e sufficienti mezzi detergenti e igienizzanti per le mani.
- Nel caso dell’e-commerce, tanto di tipo B2B che B2C, le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse potranno avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi.
- Nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna, ma con certificazione via mail della casa di spedizione, dell’avvenuta consegna ad opera del vettore.
- Quando sia necessario (trasporti in porto assegnato) si raccomanda di utilizzare, ove possibile, modalità di pagamento online o di pagamento no contact. Ove ciò̀ non sia possibile, si raccomanda la sanificazione delle mani, in aggiunta all’utilizzo, tanto da parte dei trasportatori che dei destinatari, di mascherine chirurgiche che devono essere comunque indossate ogni qualvolta l’attività non sia svolta in condizioni di isolamento.
- Ferma restando la raccomandazione del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale (DPI) di livello superiore.