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Costi minimi: il Tar del Lazio li boccia nuovamente. Ma resta aperta la questione di come coniugare in modo efficace sicurezza della circolazione e libertà di concorrenza

Costi minimi: il Tar del Lazio li boccia nuovamente. Ma resta aperta la questione di come coniugare in modo efficace sicurezza della circolazione e libertà di concorrenza

26 Febbraio 2017

Ora, invece, il TAR del Lazio riafferma, con due distinte, ma identiche, sentenze – la 2655 e la 2656 2017 – che i Costi minimi di esercizio vanno comunque bocciati – a prescindere da chi li abbia calcolati – in quanto ontologicamente in contrasto con l’art. 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, poiché  essi prevedono che “la predeterminazione dei costi, operata dall’art. 83-bis cit., che concretizza una illegittima “determinazione orizzontale di tariffe imposte” (paragrafo n. 43 della motivazione) in quanto non giustificata da un motivo legittimo; la disciplina nazionale, infatti, è inidonea ai fini del perseguimento della tutela della sicurezza stradale assunto dal legislatore nazionale quale dichiarata finalità della predeterminazione dei costi dell’autotrasporto”

La citata sentenza della Corte di Giustizia ha, in conclusione, accertato il contrasto dell’art. 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, con l’art. 101 TFUE e la conseguente violazione del principio di concorrenza tutelato dalla disposizione comunitaria.

Il Tar del Lazio fa peraltro presente che, ”successivamente, peraltro, e proprio in coerenza con le indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia, la disciplina dei costi del trasporto di merci su strada è stata liberalizzata per effetto della legge n. 190 del 2014”.

Si riapre, ancora una volta, quindi, la questione di come assicurare alla collettività che il trasporto possa avvenire in condizioni di sicurezza e trasparenza, criteri che, per quanto ci riguarda non possono che essere collegati al fatto che il trasportatore possa ottenere, dal servizio che rende, almeno il ristoro dei costi sostenuti per eseguirlo e anzi, trattandosi di un’attività commerciale, di un giusto margine di profitto in aggiunta alla semplice copertura dei costì sostenuti.

Che ciò debba avvenire per legge o grazie a specifici accordi tra trasportatori e committenza appare, francamente, questione marginale rispetto al punto essenziale: può uno Stato che giustamente intende combattere il dumping, assicurare condizioni di trasparenza del mercato e soprattutto di sicurezza della circolazione con il rispetto dei tempi di guida e di riposo, della velocità e delle altre norme previste a tal fine dal Codice della Strada,  consentire che si possa, per assurdo, effettuare trasporti gratis o a cifre che non ripaghino neppure la banale somma tra costo del gasolio necessario a realizzare il servizio e corretto salario dei conducenti che lo effettuano?

A queste esigenze della collettività e delle imprese del settore come può, tuttavia, posto che l’art, 83 bis non è più in vigore da anni, darsi risposta effettiva?

Se la categoria, tramite l’Albo dell’autotrasporto, sta facendo tutti i necessari sforzi per assicurare che le imprese aventi titolo  ad effettuare trasporti per conto di terzi siano in regola con tutte le norme che garantiscano la correttezza, la regolarità e il rispetto della sicurezza, ci domandiamo quale debba essere l’autorità che imponga anche ai committenti di fare la loro parte.

Senza di che sarà difficile riempire di significato quelle affermazioni, che pure abbiamo sottolineato essere pienamente condivisibili, contenute nel recente Memorandum per l’Alleanza dell’Autotrasporto, sottoscritto con grande enfasi, nelle settimane scosre a Parigi da 9 ministri dell’Europa occidentale, tra i quali – e non per ultimo – il nostro Graziano Delrio.

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