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Costi minimi di sicurezza. Interesse moratorio da applicare in caso di ritardato pagamento per le fatture di trasporto nel secondo semestre 2014.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito, con proprio comunicato pubblicato sulla G.U. n. 167 del 21 luglio 2014, che per il secondo semestre 2014, il saggio d’interesse base da applicare a favore del creditore nei casi di ritardato pagamento, è fissato nella misura dello 0,15% (equivalente al quello del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea).
Di conseguenza, le imprese di autotrasporto, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 231/2002, possono applicare alle fatture pagate oltre il 60° giorno dall’emissione, lo specifico interesse moratorio previsto dalla legge.
Ricordiamo che per le imprese di autotrasporto per conto di terzi, interesse d applicare al debitore, in forza del comma 13 dell’articolo 83bis della legge 133/2008, è pari all'8,15% (cioè quello fissato dal Ministero dell’Economia e Finanze per la generalità dei crediti, maggiorato di otto punti),

