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CORONAVIRUS. Primo provvedimento per le imprese della “zona rossa”
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio il Decreto 24/02/2020 del MEF, che dispone la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020.
Si tratta del primo e più immediato intervento del Governo a sostegno dei cittadini e delle imprese colpiti dall’emergenza Coronavirus. Altri provvedimenti, più sostanziali a favore delle categorie economiche colpite – in tutto il territorio nazionale – dalle conseguenze dell’epidemia sono stati, nel frattempo, annunciati dal Premier Conte.
I benefici previsti da questo specifico Decreto sono destinati alle imprese che, al 21 febbraio 2020 avevano la sede legale o operativa nei comuni di Lombardia e Veneto colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19.
Si tratta, come indicato nell’allegato 1 al DPCM 23/02/20, dei Comuni di Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, in provincia di Lodi e del comune di Vo’ Euganeo, in Provincia di Padova.
L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione hanno chiarito, con uno specifico Comunicato Stampa che alleghiamo, che nelle zone interessate sono stati sospesi gli invii di comunicazioni di irregolarità, richieste di documenti per il controllo formale, cartelle di pagamento e atti di recupero dei debiti tributari affidati all’Agenzia della riscossione.
Durante il periodo di sospensione, i sostituti d’imposta con sede legale o operativa negli stessi comuni non dovranno operare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e le ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.
Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
20-02-26 – Agenzia Entrate – comunicato stampa su provvedimenti sostegno imprese zona rossa.pdf

