News
Contratti di somministrazione
Le aziende di autotrasporto che abbiano concluso, nel corso dell’anno, contratti con le agenzie di somministrazione sono tenute, entro il 31 gennaio di ogni anno, a comunicare alla rappresentanza sindacale unitaria o alle rappresentanze aziendali o, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi nel periodo 1° gennaio-31 dicembre dell’anno precedente.
La comunicazione – che può essere inoltrata direttamente dall’azienda o per il tramite dell’associazione Transfrigoroute Italia Assotir – dovrà contenere, oltre ai motivi: la durata dei contratti, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
La data entro cui espletare l’adempimento è stata fissata al 31 gennaio di ogni anno con riferimento al periodo 01/01-31/12 dell’anno precedente.
Il mancato o il non corretto assolvimento dell’obbligo entro il 31 gennaio determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art.18, co.3-bis, del D.Lgs. n.276/03, pari a un importo da € 250,00 a € 1.250,00.
