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Assunzioni di giovani under 36: condizioni operative per l’esonero contributivo

Assunzioni di giovani under 36: condizioni operative per l’esonero contributivo

15 Aprile 2021

L’INPS, con la circolare n. 56/2021, ha fornito le prime indicazioni operative sull’esonero per l’assunzione a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022 a favore di giovani under 36 (articolo 1, commi da 10 a 15, della Legge n. 178/2020).

L’esonero contributivo:

  • è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.

A tal proposito l’Istituto pubblicherà un apposito messaggio a conclusione della interlocuzione con la Commissione europea, con cui saranno emanate le istruzioni per la fruizione della misura, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

  • spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
  • spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che alla data dell’evento incentivato non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (ossia età inferiore o uguale a trentacinque anni e 364 giorni) e non siano stati occupati a tempo indeterminato, con il medesimo o con altro datore di lavoro, nel corso dell’intera vita lavorativa.
  • spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la prestazione lavorativa sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
  • è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età;
  • è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
  • Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione disciplinati dall’art. 31, D.lgs n. 150/2015, dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori ai sensi dall’art. 1, commi 1175 e 1176, L. n. 296/2006, e, infine, da taluni presupposti specificamente previsti dalla legge di Bilancio 2021.

Restano esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro intermittente, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale e i contratti di lavoro occasionale. L’art. 1, comma 13, della legge di Bilancio 2021 esclude espressamente che l’esonero si applichi alle prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato e alle assunzioni di cui all’art. 1, commi 106 e 108, della legge n.205/2017, di Bilancio 2018.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

Coordinamento con altri incentivi

L’esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

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