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Assunzioni agevolate a tempo indeterminato: ancora pochi giorni per usufruire degli sgravi

Assunzioni agevolate a tempo indeterminato: ancora pochi giorni per usufruire degli sgravi

20 Dicembre 2015

Di particolare interesse appare il par. 3.2 della nota, dove si analizzano le condizioni per il riconoscimento dell’incentivo, tra le quali segnaliamo le seguenti:

Il beneficio non opera:

  •  quando il lavoratore, nei 6 mesi precedenti all’assunzione, abbia lavorato a tempo indeterminato all’estero;
  • qualora il precedente rapporto di lavoro, intercorso nei 6 mesi precedenti all’assunzione, sia stato risolto per mancato superamento del periodo di prova oppure per dimissioni del lavoratore;
  • nei casi di cambi di appalto di servizi, qualora i lavoratori a tempo indeterminato transitino dal cedente al subentrante;
  • quando lo sgravio sia stato fruito da una società controllata dal datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facente capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona, al momento della nuova assunzione.

Resta ovviamente ferma la causa ostativa allo sgravio, ovvero che nel periodo 1.10.2014 – 31.12.2014, il soggetto non deve aver lavorato a tempo indeterminato alle dipendenze del datore di lavoro che richiede l’incentivo, o con società da questi controllate o collegate,

Il beneficio spetta:

  • in relazione ai rapporti di lavoro part time a tempo indeterminato instaurati con due diversi datori di lavoro, purché avviati nella stessa data;
  • quando, nei 6 mesi precedenti all’assunzione, il soggetto abbia lavorato con forme contrattuali diverse dal contratto a tempo indeterminato quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di lavoro a termine, il rapporto di collaborazione a progetto, ecc.;
  • per l’assunzione a tempo indeterminato di un soggetto che, nel trimestre fisso (1.10.2014 – 31.12.2014), sia stato impiegato dal datore richiedente (o da altro a lui collegato o controllato) con la formula del lavoro intermittente a tempo indeterminato.

Inoltre, l’Inps ha affermato che in caso di trasferimento d’azienda, la fruizione del beneficio è trasferibile in capo al cessionario limitatamente al periodo residuo non goduto dal cedente.

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