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Apprendistato, l’Inps emana una circolare riguardante il regime contributivo
Per quanto riguarda l’apprendistato di primo livello (riguardante la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione), l’Inps è tornata in parte sui suoi passi, rettificando parzialmente le istruzioni che aveva fornito con la nota n.2499 del 16 giugno 2017 e affermando che, per le assunzioni attuate con questa forma contrattuale, a partire dal 24 settembre 2015, da parte di quei datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari od inferiore alle nove unità, l’aliquota contributiva datoriale dovrà essere calcolata:
- per i primi due anni, secondo la misura ridotta prevista dall’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n.296/2006 (pari all’1,5% il primo anno e al 3% il secondo anno);
- dal terzo anno, con l’applicazione della riduzione prevista dall’art.32, comma 1b del Dlgs 150/2015, per cui risulta pari al 5% (invece del 10%)
Lo sconto, quindi, non si sostituisce al regime agevolato previsto per le prime due annualità, scattando, invece, soltanto dal terzo anno di utilizzo del lavoratore apprendista.
Per quanto concerne, invece, il recupero dei maggiori contributi versati, i datori di lavoro dovranno attenersi alle istruzioni operative contenute nel paragrafo 4 della nota Inps oggetto della news, pertanto, ciò dovrà avvenire esclusivamente nei flussi Uniemens di dicembre 2018 o di gennaio 2019, utilizzando il nuovo codice causale “L602”.







