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ADR 2021, recepito anche in Italia il nuovo accordo sulle merci pericolose

ADR 2021, recepito anche in Italia il nuovo accordo sulle merci pericolose

12 Febbraio 2021

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 gennaio scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.34 del 10 febbraio 2021, anche in Italia è stata recepita la Direttiva UE 2008/68 concernente il trasporto di merci pericolose su strada rendendo così operativa la versione ADR del 2021 che per i trasporti internazionali è già comunque obbligatoria dallo scorso 1° gennaio 2021 mentre per quelli nazionali lo diverrà dal prossimo 1° luglio.

Senza addentrarci troppo nella descrizione analitica del nuovo accordo sulle merci pericolose, riportiamo di seguito e sinteticamente le principali novità riguardanti:

  • Gestione dei rifiuti medicali infettanti, con inserimento del numero ONU 3549 in riferimento ai rifiuti medici solidi contenenti materie infettive di categoria A generate dal trattamento medico degli esseri umani, o dal trattamento veterinario degli animali;
  • Trasporto delle batterie al piombo(con prescrizioni specifiche sugli imballaggi);
  • Inserimento nella classe 7 (radioattivi) degli SCO III (oggetti contaminati superficialmente);
  • Trasporto idrocarburi, pitture, profumi, adesivi scarti (Cap. 3.1.2.8.1.4), con prescrizioni specifiche per i numeri ONU 3077 e 3082;
  • Trasporto batterie al litio(cap. 4.1.4.1), con la nuova disposizione speciale “390” prevista per i numeri ONU 3091 “batteria al litio metallico contenute in un dispositivo” e 3481 “Pile al Litio Ionico contenute in un dispositivo”;
  • Sempre per le batterie al litio, l’esenzione prevista al cap 1.1.3.7, secondo cui le disposizioni dell’ADR non si applicano ai dispositivi di stoccaggio e di produzione di energia elettrica (per esempio pile al litio, condensatori elettrici, condensatori asimmetrici, dispositivi di stoccaggio ad idruro metallico e pile a combustibile):
    • installati in un veicolo che esegue un’operazione di trasporto e destinati alla sua propulsione o al funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti;
    • contenuti in un equipaggiamento per il funzionamento di tale equipaggiamento o destinati ad un’utilizzazione durante il trasporto (per esempio un computer portatile);
  • Relazione d’incidente. L’obbligo di presentazione all’Autorità competente in caso di incidente è esteso anche allo Scaricatore;
  • Consulente A.D.R. L’obbligo di nomina è stato esteso alle aziende che rivestono il ruolo di puro speditore.

 

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