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ACCISE: dal 1 gennaio 2016 le istanze per il recupero relativo al IV trimestre 2015
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i trasportatori che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 t.
È importante ricordare che, in seguito alle nuove normative introdotte alla fine del 2014, il beneficio non spetta più per i consumi relativi ai veicoli di categoria Euro 0 o inferiori.
Si rammente, inoltre che, come stabilito dalla Legge di Stabilità 2016, a partire dal 1 trimestre 2016, saranno esclusi dal beneficio del recupero delle accise, anche i veicoli con motorizzazione Euro 1 ed Euro 2.
Gli autotrasportatori di cose per conto di terzi comproveranno i consumi effettuati esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto.
Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
L’Agenzia ricorda che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al terzo trimestre dell’anno 2015 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2016.
Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2017.







