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Cassa integrazione: varato il D.L. che permette di usufruire, da subito, delle ulteriori 4 settimane

Cassa integrazione: varato il D.L. che permette di usufruire, da subito, delle ulteriori 4 settimane

16 Giugno 2020

Pubblichiamo – in attesa di conoscere il provvedimento che dovrebbe, ad horas, essere pubblicato in G.U. – il testo del comunicato stampa diramato ieri sera dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cui si dà informazione della modifica della normativa sulla Cassa integrazione con motivazione “COVID-19”

Come si potrà leggere, la novità consiste nl fatto che le ulteriori 4 settimane di CIG motivate con la pandemia che prima era previsto potessero essere utilizzate dalle imprese solo a partire dal mese di settembre, potranno ora essere “attaccate” senza soluzione di continuità , alle 14 settimane (9+5) stabilite con i vari Decreti legge sin qui succedutisi, consentendo alle impese di evitare periodi di mancanza nella copertura CIG che avrebbero finito per caricarle del costo del lavoro pieno anche in caso di riduzione o di sospensione dell’attività.

” MISURE URGENTI PER L’INTEGRAZIONE SALARIALE

Ulteriori misure urgenti in materia di trattamenti di integrazione salariale (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale.

Il testo prevede che, in deroga alla normativa vigente, i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possano fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti.

Inoltre, il decreto dispone che, indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possano presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.

 

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