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INPS: Istruzioni operative per fruire degli ammortizzatori sociali e delle misure di sostegno al reddito previste dalla legge di Bilancio 2021

INPS: Istruzioni operative per fruire degli ammortizzatori sociali e delle misure di sostegno al reddito previste dalla legge di Bilancio 2021

19 Febbraio 2021

Con la circolare n. 28 del 17 febbraio 2021, l’INPS fornisce le istruzioni operative per l’applicazione degli interventi in materia di ammortizzatori sociali e di misure a sostegno del reddito previsti dalla legge n.178/2021 recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

In particolare, i commi da 299 a 305 dell’articolo 1, la legge di bilancio 2021 intervengono in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Queste disposizioni infatti introducono un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO), pari ad un massimo di 12 settimane a partire dal 1 gennaio 2021, che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020.

Le 12 settimane nel massimo devono essere collocate tra il 1 Gennaio e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2021 per i trattamenti in deroga e l’ASO.

I periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd decreto ristori), collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021, ove autorizzati sono imputati alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dalla legge di bilancio 2021.

Per le domande relative al nuovo periodo, tutti i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova causale “Covid – 19 L. 178/20”.

Relativamente alle modalità di presentazione delle istanze, l’INPS rinvia alle istruzioni fornite con il messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021.

Il termine per la presentazione rimane fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Per le sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di gennaio 2021, il termine di invio delle domande rimane il 28 febbraio 2021.

In caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale (modelli “SR41” e “SR43” semplificati) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

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