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D.L. “Agosto”. Ulteriori indicazioni dell’I.N.L. su contratti a termine e somministrazione
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 963 del 5 novembre u.s, ha fornito ulteriori indicazioni in merito alle modifiche apportate, in sede di conversione, al D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto).
In particolare, rispetto alla proroga o rinnovo di contratti a termine e di contratti di somministrazione, l’Ispettorato precisa che fino al prossimo 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui il lavoratore è assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione, l’utilizzatore può impiegarlo a tempo determinato per periodi di missione superiori a 24 mesi anche non continuativi senza che ciò comporti la costituzione in capo allo stesso utilizzatore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Tale possibilità è concessa alla duplice condizione che il lavoratore abbia stipulato con l’agenzia di somministrazione un contratto di lavoro a tempo indeterminato e che la stessa abbia comunicato all’utilizzatore la suddetta tipologia di assunzione

