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Mininterno, chiarimenti notifica mezzo PEC per infrazione Cds

Mininterno, chiarimenti notifica mezzo PEC per infrazione Cds

9 Giugno 2020

Il Ministero dell’Interno, attraverso la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, con nota n. 300/A/4027/20/127/9 dell’8 giugno scorso, ha fornito dei chiarimenti in merito alla notifica a mezzo PEC del verbale di infrazione del codice della strada nei casi di infrazione commesse da persona fisica titolare di un’impresa individuale iscritta, regolarmente, al registro delle imprese.

Il Garante delle Privacy, a tal proposito, aveva rilasciato un parere in cui affermava che bisognava prestare particolari accorgimenti nel caso in cui il veicolo risulti intestato all’imprenditore persona fisica e non all’impresa quale persona giuridica. Tutto ciò in quanto:

  • il veicolo potrebbe essere stato utilizzato a titolo privato e non nell’esercizio di attività imprenditoriale, per cui la notifica del verbale all’indirizzo PEC ottenuto attraverso la consultazione del registro INI-PEC, può determinare un’illecita comunicazione dei dati personali a terzi, essendo la PEC stessa visibile a tutto il personale dell’azienda;
  • inoltre, con riferimento alle imprese individuali, la conformazione del registro INI­ PEC non consente di distinguere l’indirizzo della persona fisica che ne è titolare da quello dell’impresa come persona giuridica.

In virtù di ciò, quindi, il Ministero ha integrato quanto sollevato dal Garante mediante queste modalità:

  • nella ricerca dell’indirizzo PEC dell’obbligato in solido proprietario del veicolo con cui è stata commessa una violazione, può essere utilizzato il codice fiscale della persona fisica (estratto dalle annotazioni presenti negli archivi del PRA o dall’anagrafe tributaria) inserendolo nella sezione “imprese” del registro INI­ PEC solo quando è stato accertato, ad esempio in occasione della contestazione immediata della violazione, che il veicolo con cui la violazione è stata commessa era utilizzato nell’esercizio di attività imprenditoriale. In ogni altro caso (es. violazione accertata con dispositivi di controllo remoto, senza contestazione immediata), il codice fiscale della persona fisica intestataria del veicolo può essere utilizzato solo per interrogazioni della sezione “professionisti” del registro INI-PEC;
  • in nessun caso potranno essere effettuate ricerche massive ed indiscriminate di indirizzi PEC partendo dal codice fiscale di una persona fisica, a prescindere dalla valutazione del singolo caso e dalle concrete modalità di utilizzo del veicolo oggetto di accertamento della violazione;
  • la notifica del verbale a mezzo PEC non è obbligatoria nel caso di abbinamento del codice fiscale della persona fisica ad una PEC di chiara matrice aziendale. In tali casi, la notifica del verbale di violazione deve essere effettuata nelle forme ordinarie, senza il ricorso alla PEC.
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