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Titolarità di cariche e lavoro subordinato: l’INPS precisa quando è possibile

Titolarità di cariche e lavoro subordinato: l’INPS precisa quando è possibile

23 Settembre 2019

L’INPS, con il messaggio 3359 del 17/09/2019, ha inteso fornire una serie di precisazioni in merito ai criteri di compatibilità della titolarità di cariche sociali nell’ambito di società di capitali e lo svolgimento di attività di lavoro subordinato per la stessa società.

L’intervento dell’Istituto recepisce l’orientamento giurisprudenziale più recente sulla cumulabilità tra cariche societarie e lavoro dipendente, con riferimento alle figure del socio e dell’amministratore unico, del presidente del Cda e dell’amministratore delegato.

A tal proposito l’Istituto distingue le diverse fattispecie:

  • La carica di membro o presidente del consiglio di amministrazione di una società, poiché sottoposta alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell’organo collegiale non è incompatibile con l’instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente presso la medesima persona giuridica.
  • Al contrario l’amministratore unico della società, in quanto detentore del potere di esprimere da solo la volontà propria dell’ente sociale, come anche i poteri di controllo, di comando e di disciplina non può essere anche lavoratore subordinato della società da lui amministrata.
  • Infine, nel caso dell’amministratore delegato, ai fini dell’ammissibilità o meno della coesistenza della carica con quella di lavoratore dipendente occorre verificare la portata della delega conferita dal consiglio di amministrazione.
  • La configurabilità del rapporto di lavoro subordinato è, inoltre, da escludere con riferimento alle società con socio unico, giacché la concentrazione della proprietà delle azioni o delle quote societarie nelle mani di una sola persona comporta di per sé, per il socio unico, la non soggezione alle direttive di un organo societario.

Una volta stabilita, sia pure con le limitazioni sopra ricordate, la possibilità teorica di instaurazione, tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, di un autonomo e parallelo diverso rapporto avente le caratteristiche del lavoro subordinato, dovrà accertarsi in concreto l’oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico e l’assoggettamento – nonostante le suddette cariche sociali – al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società nel suo complesso, il quale, inevitabilmente, limita la libertà di azione e di scelta nell’esercizio della funzione e dell’attività lavorativa del dipendente.

In una parola occorrerà provare che tali attività siano contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione

La valutazione della compatibilità dello status di amministratore di società di capitali con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato presuppone l’accertamento in concreto, caso per caso, della sussistenza delle seguenti condizioni:

  • che il potere deliberativo sia affidato all’organo (collegiale) di amministrazione della società nel suo complesso e/o ad un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale il quale esplichi un potere esterno;
  • che sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione, cioè dell’assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all’effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto ovvero degli altri componenti dell’organismo sociale a cui appartiene;
  • che il soggetto svolga, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società (deve trattarsi di attività che esulino e che pertanto non siano ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state conferite).

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