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Targa prova: la versione del MIT
[i] estratto dalla Circolare prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004
2.1) Soggetti ai quali può essere rilasciata
L’autorizzazione per la circolazione di prova può essere rilasciata, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento:
– alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi;
– ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita;
– ai commercianti autorizzati di tali veicoli (indipendentemente dalla sussistenza o meno di un rapporto con le fabbriche costruttrici ed indipendentemente dalle modalità attraverso le quali l’attività di commercio viene esercitata, potendosi trattare anche di vendite “on line”);
– alle aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 km;
– agli Istituti universitari e agli Enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;
– alle fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
– alle fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d’equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi dell’articolo 236 del Regolamento di esecuzione del codice della strada (17);
– ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita;
– ai commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento (indipendentemente dalla sussistenza o meno di un rapporto con le fabbriche costruttrici ed indipendentemente dalle modalità attraverso le quali l’attività di commercio viene esercitata, potendosi trattare anche di vendite “on line”);
– agli esercenti di officine di autoriparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.
L’elencazione è tassativa e non ammette deroghe.







