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Trasporto intermodale di rifiuti, l’Albo Nazionale dei gestori ambientali fornisce alcuni chiarimenti in materia

12 Dicembre 2017

Il chiarimento, quindi, potrà favorire l’aggancio misto nell’ambito del trasporto rifiuti, consentendolo però solo nei casi del trasporto intermodale e nel rispetto di una serie di condizioni che riportiamo di seguito:

  • Per prima cosa è necessario che ambedue le imprese di autotrasporto, che effettuano lo stesso trasporto intermodale, debbono essere iscritte nella stessa categoria di riferimento dell’Albo nazionale dei gestori ambientali;
  • I codici EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) relativi ai rifiuti trasportati devono essere presenti contemporaneamente nelle iscrizioni delle due imprese di autotrasporto;
  • I rifiuti trasportati devono essere accompagnati dal formulario dei rifiuti così come previsto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 148/98, gestito con le modalità specificate al punto, lettera v) della circolare del Ministero dell’Ambiente stesso prot. GAB/DE/812/98 del 4 agosto 1998.

Infine, va specificato e ricordato che l’aggancio misto dei rifiuti “tuttostrada” rimane assolutamente vietato dal momento che vige il principio del vincolo esclusivo di disponibilità dei veicoli propri dell’azienda di autotrasporto.

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