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Accise. Via al recupero di quelle relative agli acquisti di gasolio del I trimestre 2017
L’Agenzia delle Dogane, con la stessa nota comunica anche che è disponibile il software per la trasmissione dei consumi per i quali si richiede il rimborso, che può essere scaricato dalla pagina web dell’Agenzia.
Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i trasportatori che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 t.
È importante ricordare che, in seguito alle nuove normative introdotte con la Legge di stabilità 2016, del dicembre 2015, il beneficio non spetta più per i consumi relativi ai veicoli di categoria Euro 2 o inferiori.
Gli autotrasportatori di cose per conto di terzi comproveranno i consumi effettuati esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto.
L’Agenzia ricorda che, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012 i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2017 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2018[i].
Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2019.
[i] La nota direttoriale, probabilmente a causa di un refuso tecnico, fa riferimento, erroneamente, ai consumi relativi al quarto trimestre 2016 e non a quelli – di cui tratta la nota stessa – del I trimestre 2017
