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Cronotachigrafo: finalmente emanata la Circolare sulle modalità di organizzazione e di tenuta dei Corsi
D’altro canto, è ragionevole ritenere che il principio di responsabilità non possa applicarsi alle imprese che possono dimostrare di aver esattamente adempiuto a tutte le prescrizioni dei citati Regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e ciò anche sulla base di quanto disposto dall’articolo 10 comma 3 del predetto regolamento (CE) n. 561/2006, secondo alinea, che stabilisce che gli stati membri possono tener conto di ogni prova atta a dimostrare che l’impresa di trasporto non può essere ragionevolmente considerata responsabile dell’infrazione commessa.
Proprio in quest’ottica è stato emanato il che reca disposizioni per la corretta ed uniforme attuazione di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 561/2006, articolo 10, comma 2 e (UE) n. 165/2014, articolo 33, primo alinea, e che prescrive precise regole per l’erogazione dei corsi di formazione che in tal modo vengono certificati e resi uniformi su tutto il territorio nazionale e detta disposizioni circa le corrette modalità di informazione dei conducenti nonché regole e tempistiche certe per l’attività di vigilanza e controllo da parte delle imprese.
Oggi, a distanza di un paio di mesi da quel decreto, la Div. 5 della Direzione Generale per il Trasporto Stradale e l’intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato una corposa Circolare – che i nostri lettori trovano pubblicata sul nostro sito – che ha lo scopo di fornire alle imprese e – per quanto di loro rispettiva competenza – alle Autorità procedenti, elementi di valutazione uniformi e standardizzati.
E ciò in quanto il corretto adempimento degli oneri di formazione, informazione e controllo da parte delle imprese può essere valutato in base a quanto prescritto dai Regolamenti comunitari sia dalle Autorità di controllo che dalle Autorità eventualmente adite in sede di ricorso alle sanzioni di cui all’articolo 174, comma 14, del codice della strada, irrogate all’Impresa proprio in ragione dell’ipotesi che l’assolvimento dell’obbligo non sia stato adempiuto o, per meglio dire, non sia stato correttamente adempiuto, quale circostanza esimente della responsabilità delle imprese stesse ai fini dell’applicazione delle sanzioni.
Torneremo, nei prossimi giorni a parlare di questa Circolare – che ha molti punti condivisibili, ma anche alcuni punti che ci lascian o francamente perplessi.
Oggi però ci è sembrato maggiormente urgente ed utile pubblicare la Circolare e permettere a tutto il nostro mondo, a tutte le imprese interessate, conoscerla e consentire, quindi, la formazione di una autonoma valutazione tanto sugli obblighi che essa pone in capo alle imprese che sulle opportunità che essa consente.







