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Tempi di guida e di riposo: per la Cassazione può perseguirne le violazioni l’autorità che le scopra
L’odierna Ordinanza, nel ribadire che la competenza appartiene all’organo di polizia che ha materialmente accertato le violazioni, ha fondato il proprio giudizio sulla constatazione dell’impossibilità pratica di applicare il criterio generale del luogo di commissione degli illeciti previsto dal codice della strada, pena la vanificazione della stessa forza dissuasiva della sanzione a causa della conseguente sostanziale impossibilità di applicarla che ne sarebbe derivata.
In particolare, l’Ordinanza mette in luce un principio già evidenziato dalla Corte nel 2011, secondo il quale “nell’ipotesi di contestazione di una pluralità di violazioni amministrative commesse in luoghi diversi, come nel caso di specie, in cui vi sia variabilità dei percorsi dei viaggi effettuati dai conducenti dipendenti della ricorrente, la condotta contestata è di natura permanente poiché svoltasi in varie località e nell’impossibilità di applicare il criterio del luogo di commissione degli illeciti (continuati o dell’unico permanente), difficilmente individuabile, non può che applicarsi quello residuale del luogo del relativo accertamento”.







