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Integrazione lavorativa disabili: entro il 31/01 va inviato il prospetto occupazionale dell’azienda
Ricordiamo che ai sensi dell’art.3, comma 1 della citata Legge 68/1999, l’obbligo di assumere soggetti con disabilità scatta per le imprese con almeno 15 dipendenti, secondo le modalità di seguito riportate:
| NUMERO DIPENDENTI, ESCLUSO IL PERSONALE VIAGGIANTE | OBBLIGO DI ASSUNZIONE |
| Fino a 14 dipendenti | NON SUSSISTE OBBLIGO DI ASSUNZIONE DI LAVORATORI DISABILI |
| Da 15 a 35 dipendenti | OBBLIGO DI ASSUNZIONE DI ALMENO 1 LAVORATORE DISABILE |
| Da 36 a 50 dipendenti | OBBLIGO DI ASSUNZIONE DI ALMENO 2 LAVORATORI DISABILI |
| Oltre i 50 dipendenti | OBBLIGO DI ASSUNZIONE DI ALMENO IL 7% DI LAVORATORI DISABILI |
Inoltre, dal 1 gennaio di quest’anno, con la fine del regime transitorio previsto dall’art. 3, comma 2 della Legge 68/1999, per le imprese da 15 a 35 dipendenti l’obbligo di assumere un soggetto disabile scatta al raggiungimento della predetta soglia dei 15 dipendenti computabili, e non più nella sola ipotesi di nuove assunzioni.
L’invio del prospetto andrà effettuato, avvalendosi dei servizi istituiti dalla Regioni di appartenenza. In particolare:
- I datori di lavoro pubblici e privati (o i soggetti abilitati che operano per loro conto) con sede legale e unità produttive in una sola Regione, inviano il Prospetto dal servizio informatico della stessa Regione;
- i datori di lavoro pubblici e privati con sede legale e unità produttive in due o più Regioni , devono inviare il Prospetto dal servizio informatico della Regione dove è ubicata la sede legale dell’azienda, se adempiono all’obbligo senza intermediari;
- gli intermediari (soggetti abilitati) inviano la comunicazione dal servizio informatico regionale dove è ubicata la loro sede legale.
I sistemi informatici rilasciano una ricevuta dell’avvenuta trasmissione che fa fede, fino a prova di falso, dell’esatto adempimento dell’obbligo.
Il ritardato (o mancato) invio del prospetto è punito con la sanzione amministrativa stabilita dall’art. 15, comma 1, della Legge 68/1999: € 635,11, maggiorata di € 30,76 per ogni giorno di ritardo.
Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di assumere il disabile, per ogni giorno lavorativo in cui la quota d’obbligo risulti non coperta per cause imputabili al datore di lavoro, questi è tenuto al versamento al Fondo regionale per l’occupazione disabili, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3-bis (pari ad € 30,64) al giorno per ciascun lavoratore disabile non occupato nella medesima giornata.
Ulteriori notizie sono disponibili sul sito internet del Ministero del Lavoro, al seguente link: http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Prospetto-informativo.aspx







