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Cronotachigrafo: occhio ai nuovi doveri dell’imprenditore!
In particolare vorremmo sottolienare quanto previsto dal comma 3 dell’art. 7: la norma prescrive infatti che: “ai fini della dimostrazione dell’assolvimento degli oneri di controllo, di cui al regolamento (UE) n. 165/2014, articolo 33, commi 1 e 3, le imprese garantiscono verifiche periodiche, almeno ogni novanta giorni, sull’attività dei conducenti di cui all’articolo 1. Dell’esito di tali controlli deve essere redatto un resoconto scritto, controfirmato dal conducente, che deve essere conservato presso la sede dell’impresa per almeno un anno dalla data della redazione”.
Ciò vuol dire che ogni 90 giorni autista ed impresa dovranno esaminare le risultanze dei dischi o delle stampe dei tracciati delle cartre tachigrafiche del conducente e valutare, in contraddittorio, se, e in che modo, siano stati rispettate le norme sui tempi di guida e di riposo degli autisti.
Ovviamente T.I. ASSOTIR resta a disposizione delle imprese per assisterle in questa, che non può in nessun caso essere considerata burocratica, incombenza.







