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Rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione. Risposte dell’Agenzia delle Dogane ad alcuni quesiti.
Veicoli ammessi al rimborso – ulteriori forme di disponibilità non previste nel D.P.R 277/2000.
L’Agenzia ha preso atto che per quanto riguarda le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, le forme di disponibilità del veicolo riportate nell’art.3, comma 6 del D.P.R 277/2000 (che, com’è noto, disciplina la procedura per il recupero della misura), non esauriscono tutte quelle consentite dalla normativa vigente, tenuto conto che non includono l’usufrutto, l’acquisto con patto di riservato dominio e il comodato senza conducente.
In particolare, la nota delle Dogane ha precisato che “il contenuto della predetta norma regolamentare va interpretato come espressivo dell’obbligatorietà della sussistenza in capo all’esercente del titolo di possesso dei mezzi che hanno impiegato il gasolio”.
Di conseguenza, il rimborso delle accise può richiedersi anche per le forme di disponibilità non espressamente riportate nel D.P.R 277/2000 (ripetiamo: usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio e comodato senza conducente), a condizione che il richiedente sia il legittimo possessore del veicolo; queste forme vanno così ad aggiungersi a quelle già note della proprietà, del leasing finanziario e del noleggio con conducente.
In merito al comodato e alla locazione senza conducente, la nota precisa che il riconoscimento dell’agevolazione fiscale presuppone la forma scritta del contratto; inoltre, a proposito del comodato, il contratto deve essere registrato e il richiedente deve documentare la disponibilità del veicolo, esibendo la copia vistata della dichiarazione sostitutiva resa all’Ufficio della motorizzazione civile (si tratta dell’allegato 3 della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4/2011, richiesto com’è noto per l’immissione in circolazione del veicolo).
Nei cd.noli a freddo (utilizzati nella pratica commerciale per far fronte ad esigenze occasionali), che più propriamente vanno definiti come locazione senza conducente tra imprese di autotrasporto, ferme restando le condizioni di ammissibilità fissate per le imprese di autotrasporto dalla disciplina della locazione senza conducente contenuta nell’art. 84 del C.d.S., l’effettivo utilizzatore del veicolo che ne abbia il possesso esclusivo può chiedere il rimborso delle accise, purché il contratto sia stato debitamente registrato; a questo proposito, l’Agenzia ha richiamato l’attenzione sulla corretta compilazione dei campi del quadro A-1”data inizio possesso” e “data fine possesso”.
Compilazione della dichiarazione trimestrale di rimborso, per le nuove forme di disponibilità del veicolo ammesse dalle Dogane.
In attesa che il software per la compilazione della domanda venga aggiornato alle ulteriori forme di disponibilità ammesse alla misura, gli interessati dovranno annotare i titoli di possesso degli automezzi nel quadro A-1, utilizzando le seguenti lettere:
- per indicare l’usufrutto, la lettera A (in uso anche per la proprietà);
- per indicare l’acquisto con patto di riservato dominio, la lettera B (in uso anche per il leasing);
- per indicare il comodato, la lettera C (in uso anche per la locazione senza conducente).
Per quanto riguarda il trasporto in conto proprio, l’art. 31 della Legge 298/1974 non prevede l’utilizzo del veicolo in locazione e in comodato.
Veicoli in sublocazione e subcomodato e distinzione con la locazione di veicoli in leasing.
La nota ha escluso che il beneficio possa richiedersi per i veicoli in disponibilità a titolo di sublocazione o di subcomodato, trattandosi di figure non consentite dalla normativa vigente. Diversamente, il rimborso delle accise può essere ottenuto sugli automezzi posseduti a titolo di locazione senza conducente e concessi in uso da un soggetto (locatore) che, a sua volta, ne ha ottenuto la disponibilità sulla base di un distinto contratto di leasing; questa operazione, infatti, non presenta i caratteri della sublocazione, coinvolgendo anche un’entità (la società di leasing) che non ha la qualifica di impresa di autotrasporto. Peraltro,
l’utilizzatore del veicolo deve dimostrare l’assenso alla locazione prestato dalla società di leasing, che può essere espresso anche in via preventiva nel contratto di leasing.
Semirimorchi trainati da trattori stradali nella disponibilità di altra impresa.
Nell’agganciamento misto (semirimorchi trainati da trattori stradali nella disponibilità di altra impresa di autotrasporto), il rimborso delle accise non può essere richiesto dal titolare del semirimorchio che, in virtù di accordi presi con il proprietario del trattore stradale, abbia sostenuto le spese legate al carburante.
Con l’occasione, le Dogane hanno precisato che non è ammissibile:
- presentare una dichiarazione di rimborso con l’indicazione nel quadro A-1, di rimorchi e/o semirimorchi sprovvisti di motore autonomamente azionati;
- riportare in dichiarazione i litri consumati per i semirimorchi e i rimorchi, tranne per quelli destinati a trasporti specifici (es semirimorchi frigo), relativamente ai consumi necessari per l’azionamento delle attrezzature permanentemente installate, complementari al trasporto merci (vedi in proposito la direttiva delle Dogane prot RU 45963 del 20 Aprile 2012).
Impianti di rifornimento del consorzio, utilizzati sia per i veicoli intestati all’aggregazione sia per i veicoli dei consorziati.
In questo caso, i consorziati ed il consorzio sono legittimati a richiedere la misura, presentando domande separate, relativamente al gasolio consumato sui veicoli in loro disponibilità. Peraltro, tenuto conto che i consorziati si riforniscono del carburante acquistato dal raggruppamento, l’Agenzia ha precisato che:
- il consorziato, nel compilare il quadro A-1 del suo modello di domanda, deve riferire il totale dei litri consumati al numero delle fatture emesse dal consorzio per le erogazioni di gasolio, contenenti anche gli estremi della targa del veicolo rifornito;
- nella richiesta di rimborso presentata dal consorzio per il gasolio consumato sui propri veicoli, il rappresentante legale del raggruppamento:
- nella colonna “totale litri fatturati” del quadro B, deve riportare il totale dei litri di gasolio risultanti dalle fatture emesse nei confronti del consorzio dal fornitore del carburante;
- nel quadro A-1, deve ripartire il totale di cui sopra in termini di litri consumati da ciascuno dei mezzi del consorzio riforniti, avvalendosi dei criteri indicati nella lettera C), ultimo periodo della citata direttiva delle Dogane del 20.4.2012. Naturalmente, evidenzia l’Agenzia, “tale ultimo calcolo … dovrà essere al netto del totale dei litri consumati già dichiarati dagli esercenti consorziati (n.d.r: nelle rispettive dichiarazioni), comprovabili dalle distinte fatture emesse dal consorzio”.
Variazioni di titolarità dell’azienda.
Il recupero delle accise può essere chiesto anche dalle società subentrate ad altra impresa nell’esercizio dell’attività di trasporto, in virtù di conferimento d’azienda o di fusione societaria, in relazione ai consumi di gasolio sugli autoveicoli che fanno parte del complesso aziendale trasferito. Alla dichiarazione andrà allegata la seguente documentazione:
- copia autentica dell’atto notarile di conferimento o di fusione;
- la specifica comunicazione contenente i dati identificativi degli autoveicoli e gli estremi delle fatture di acquisto del gasolio intestati al precedente esercente.
Identica procedura va osservata nei casi di contratti di affitto di azienda, per gli autoveicoli che costituiscano beni strumentali per l’esercizio dell’attività di trasporto.







