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Copertura assicurativa dei veicoli: Circolare della Polstrada sui controlli da porre in essere

Copertura assicurativa dei veicoli: Circolare della Polstrada sui controlli da porre in essere

21 Dicembre 2015

 

La consultazione avverrà in modalità web, tramite il portale dello SDI. Sono peraltro state implementate nuove funzionalità che consentiranno agli operatori di visualizzare l’immagine dell’intestatario delle patenti di guida emesse o rinnovate dopo il 9.1.2014 e di verificare il numero del supporto plastico delle medesime patenti.

La Circolare si sofferma poi – ed è l’aspetto più interessante –  sulla questione della durata della copertura assicurativa.

A  tal proposito, informa la Circolare, sono stati segnalati casi di estensione della copertura assicurativa da parte delle Compagnie di 30, 60, talvolta 90 giorni, oltre la data di scadenza indicata nel certificato e i 15 giorni stabiliti per legge, con ciò generando dubbi agli operatori in ordine alle norme da contestare per la discordanza tra la data indicata nel certificato è quella risultante dalle banche dati.

La Circolare precisa che:

  • i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore hanno durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione;
  • l’adempimento dell’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore è comprovato dal certificato rilasciato dall’impresa di assicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premi;
  • il certificato di assicurazione è oggi il solo documento che il codice della strada prevede che il conducente di un veicolo a motore deve avere con sé, durante la circolazione, ai fini dell’assicurazione obbligatoria.

Pertanto, qualora la data di validità indicata nel certificato di assicurazione fosse diversa da quella risultante dalle banche dati, con la prima (certificato) scaduta e la seconda non ancora, le pattuglie della stradale contesteranno al conducente del veicolo la violazione dell’art. 180, commi 1 e 7, del C.d.S., con l’intimazione ad esibire il certificato in corso di validità e data coincidente con quella delle banche dati.

Qualora invece fosse quest’ultima (banche dati) ad essere non più in corso di validità, farà fede il certificato valido.

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