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Contributi previdenziali ed assicurativi . Omesso o ritardato versamento. Variazione interessi – note INPS e INAIL
Come noto, il 5 giugno u.s. la Banca Centrale Europea ha ridotto di 10 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, fissandolo nella misura dello 0,15% a decorrere dall’11 giugno 2014.
Dal momento che tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e sulla misura delle sanzioni civili, l’INAIL e l’INPS sono intervenuti modificando la misura del tasso di interesse.
Il nuovo tasso è pari al 6,15%.
La circolare INAIL chiarisce che la modifica interessa le istanze di rateazione e dilazione di pagamento per premi ed accessori, presentate:
- a partire dall’11 giugno 2014;
- in data anteriore all’11 giugno 2014, a condizione che:
- la sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione;
- la sede abbia comunicato tale piano in data 11 giugno o successiva.
Al fine di agevolare le operazioni di calcolo, l’Istituto allega alla propria circolare anche un prospetto riepilogativo dei tassi fissati nell’ultimo periodo.
La circolare INPS stabilisce che il nuovo tasso riguarda l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale di debiti per contributi e sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, ed è valevole con riferimento alle rateazioni presentate a partire dall’11 giugno 2014.
I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno variazioni.

