Rimborso delle accise sul gasolio per l’autotrasporto: chi può chiederlo, quando e come
Ogni prodotto usato come carburante è soggetto in Italia ad accisa (un’imposta indiretta che lo Stato applica sulla produzione, fabbricazione o vendita di specifici beni di consumo inclusa già nel prezzo finale che il consumatore paga, garantendo un’entrata fiscale immediata e diretta per le casse dello Stato), e l’importo cambia in base al tipo di prodotto. Dal 1° gennaio 2026 i valori di riferimento sono tre:
- benzina e gasolio: 672,90 euro ogni 1.000 litri;
- GPL: 147,27 euro ogni 1.000 litri;
- gasolio paraffinico ottenuto da sintesi o da idrotrattamento (HVO): 617,40 euro ogni 1.000 litri.
Le imprese di autotrasporto pagano il gasolio con l’accisa piena, ma per legge ne devono pagare allo Stato una più bassa. La differenza si recupera con una dichiarazione da presentare ogni tre mesi all’ufficio delle Accise, Dogane e Monopoli territorialmente competente.
È un meccanismo stabile, previsto dall’articolo 24-ter del Testo Unico Accise, e non va confuso con le misure straordinarie che il Governo decide di volta in volta quando il prezzo del gasolio corre. Questa pagina spiega come funziona il rimborso ordinario: chi può chiederlo, quanto vale, entro quando si presenta la domanda e cosa succede al credito una volta ottenuto.
Chi può chiedere il rimborso
Il rimborso è riconosciuto dall’articolo 24-ter del Testo Unico Accise alle imprese di autotrasporto merci in conto proprio e per conto di terzi, e ai soggetti che svolgono attività di trasporto di persone indicati dallo stesso articolo.
In tutti i casi il beneficio è limitato ai veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate appartenenti alle classi ambientali Euro V ed Euro VI.
Anche il gasolio dei gruppi frigoriferi si recupera. Non rientra nel beneficio solo il carburante consumato per la trazione dei veicoli: si recupera anche il gasolio effettivamente consumato dai gruppi frigoriferi, riportando i consumi nel campo «h — mezzo speciale» della dichiarazione. È una voce che molte imprese dimenticano di compilare.
Attenzione a non fare confusione con il credito d’imposta straordinario del MIT, dove invece i gruppi frigoriferi sono esclusi. Le due misure sono diverse e le mettiamo a confronto più avanti in questa pagina.
Quanto si recupera, e perché l’importo cambia ogni trimestre
Il conto è una sottrazione: l’accisa ordinaria che l’impresa ha pagato (alla pompa o extrarete), meno l’aliquota agevolata prevista per il gasolio commerciale.
L’aliquota agevolata è ferma a 403,22 euro per mille litri. Quando l’accisa ordinaria è al valore pieno di 672,90 euro, il recupero è quindi di 269,68 euro ogni mille litri:
672,90 − 403,22 = 269,68
Qui sta il punto che genera più confusione, ed è bene dirlo chiaramente: quando il Governo taglia le accise, l’impresa di autotrasporto avente un parco veicolare composto da mezzi superiori alle 7,5 tonnellate appartenenti alle classi ecologiche ambientali Euro V e VI recupera di meno. Lo stesso non può dirsi per quelle imprese che hanno mezzi sotto questi standard ambientali o con un tonnellaggio inferiore, le quali non vedendosi riconosciuto nulla a livello di rimborso, in caso di taglio delle accise ottengono a tutti gli effetti uno sconto netto. La differenza tra quanto si paga e quanto si recupera deve sempre restituire 403,22 euro per mille litri, perché quella è l’aliquota che la legge mette a carico del gasolio commerciale. Se scende l’accisa ordinaria, si assottiglia la differenza.
Un esempio. Con un taglio di 20 centesimi al litro l’accisa ordinaria passa da 672,90 a 472,90 euro per mille litri: automaticamente il recupero passa da 269,68 a 69,68 euro per mille litri.
Lo sconto alla pompa c’è, ma per chi ha diritto al rimborso è in buona parte una partita di giro. È esattamente l’argomento con cui ASSOTIR ha chiesto al Governo di non ripetere il taglio lineare.
Gli importi recuperabili nel 2026
| Periodo di consumo | Aliquota ordinaria | Si recupera |
| 1° gennaio – 18 marzo 2026 | 672,90 €/1.000 l | 269,68 €/1.000 l |
| 19 marzo – 22 maggio 2026 | 472,90 €/1.000 l | 69,68 €/1.000 l |
| 23 maggio – 6 giugno 2026 | 572,90 €/1.000 l | 169,68 €/1.000 l |
| 7 giugno – 3 luglio 2026 | 622,90 €/1.000 l | 219,68 €/1.000 l |
| 4 – 27 luglio 2026 | 672,90 €/1.000 l | 269,68 €/1.000 l |
| 28 – 29 luglio 2026 | in attesa di conferma | in attesa di conferma |
| 30 luglio – 17 settembre 2026 | 532,90 €/1.000 l | 129,68 €/1.000 l |
| dal 18 al 25 settembre 2026 | 572,90 €/1.000 l | 169,68 euro/1.000 l |
| dal 26 settembre al 5 ottobre 2026 | 622,90 €/1.000 l | 219,68 euro/1.000 l |
Per l’HVO e per i gasoli paraffinici gli importi recuperabili sono diversi, perché diversa è l’aliquota di partenza. Ogni trimestre le Dogane pubblicano la tabella completa nella circolare, che riepiloghiamo nella nostra notizia dedicata al trimestre in corso.
Proprio per effetto dei tagli che si sono succeduti nel corso del 2026, la dichiarazione ha cambiato forma: prevede più riquadri, uno per ciascun periodo di consumo, sia per il gasolio sia per l’HVO. Nella dichiarazione del secondo trimestre 2026, per esempio, i riquadri erano tre:
| Periodo di consumo | Aliquota ordinaria | Si recupera | Quadro |
| 1° aprile – 22 maggio 2026 | 472,90 €/1.000 l | 69,68 €/1.000 l | A-1 |
| 23 maggio – 6 giugno 2026 | 572,90 €/1.000 l | 169,68 €/1.000 l | A-2 |
| 7 giugno – 30 giugno 2026 | 622,90 €/1.000 l | 219,68 €/1.000 l | A-3 |
Il calendario delle domande
La domanda si presenta nel mese successivo alla chiusura del trimestre di consumo.
| Trimestre di consumo | Quando si presenta la domanda |
| 1° trimestre (gennaio – marzo) | dal 1° al 30 aprile |
| 2° trimestre (aprile – giugno) | dal 1° al 31 luglio |
| 3° trimestre (luglio – settembre) | dal 1° al 31 ottobre |
| 4° trimestre (ottobre – dicembre) | dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo |
Il termine non è perentorio: se il mese passa, il diritto al rimborso non si perde. Resta però un motivo pratico molto concreto per non rimandare, ed è che prima si presenta la domanda, prima l’impresa può utilizzare il credito.
Per poter beneficiare del credito, fino al 1° ottobre 2026 l’impresa deve attendere i 60 giorni di silenzio-assenso dell’ufficio delle Dogane territorialmente competente, oppure la determina di approvazione, che l’ufficio può emanare e inviare via PEC prima che il termine sia scaduto. Dal 1° ottobre 2026 i giorni di attesa scendono a 30: lo spieghiamo qui sotto.
Le accise si possono recuperare fino a due anni indietro rispetto al mese solare di invio della domanda. Una domanda presentata a ottobre 2026 può quindi risalire, al massimo, ai consumi del quarto trimestre 2024.
Come si presenta la dichiarazione alle Dogane
L’Agenzia delle Dogane mette a disposizione un software gratuito, Benefici gasolio autotrazione, che si scarica dal portale ADM e che viene aggiornato a ogni trimestre. Si compila indicando, per ciascun veicolo:
- targa e periodo di possesso nel trimestre;
- litri consumati, divisi per ciascun quadro A-n a seconda del periodo di rifornimento;
- chilometri percorsi, oppure ore di funzionamento per i mezzi speciali e per i consumi dei gruppi frigoriferi.
Il file si trasmette poi attraverso il Servizio Telematico Doganale (E.D.I.), con le credenziali dell’utente abilitato.
Cosa cambia dal 1° ottobre 2026
Con la circolare n. 353642 del 24 giugno 2026 le Dogane hanno comunicato due novità che entrano in vigore il 1° ottobre 2026:
- i tempi del silenzio-assenso necessari per poter compensare si riducono da 60 a 30 giorni;
- le domande si presentano solo attraverso il sistema EDI: non sono più ammesse né la modalità cartacea né la trasmissione tramite PEC.
Chi non ha ancora un’utenza abilitata al Servizio Telematico Doganale conviene che se la procuri prima dell’apertura della finestra di ottobre, che è anche la prima sotto il nuovo regime.
La circolare parla espressamente di compensazione perché è lo strumento più immediato per utilizzare il credito. Vale la pena ricordare il motivo pratico: ci sono uffici delle Dogane indietro con i pagamenti dei rimborsi in denaro anche di due anni.
Rimborso in denaro o compensazione in F24 con il codice 6740
Durante la compilazione della dichiarazione l’impresa sceglie tra due strade.
Compensazione in F24. È la via più usata. Il credito si utilizza per pagare altri tributi e contributi, indicando nel modello F24 il codice tributo 6740.
Rimborso in denaro. L’impresa indica il proprio IBAN direttamente in dichiarazione e ottiene l’accredito sul conto corrente indicato. È una strada che sconsigliamo fortemente, perché i tempi di accredito possono essere molto lunghi.
C’è poi un terzo caso, diverso dai primi due e spesso confuso con il rimborso in denaro: l’eventuale residuo del credito d’imposta, cioè la parte che non è stata utilizzata in compensazione. Quel residuo si può chiedere a rimborso in denaro all’ufficio delle Dogane territorialmente competente, ma serve un’istanza a parte, da presentare prima della scadenza del credito indicata nella dichiarazione trimestrale.
I crediti maturati e non compensati o non compensati del tutto riferiti ad una determinata annualità possono essere compensati fino alla annualità successiva (esempio i crediti sorti il primo trimestre 2026 sono compensabili fino al 31 dicembre 2027). Questo termine non va confuso con la possibilità di chiedere la parte rimasta non compensata di un credito maturato per la quale bisogna presentare un’istanza a parte per chiedere la restituzione in denaro entro 6 mesi dalla scadenza del termine ultimo per utilizzare in compensazione quello stesso credito (nell’esempio precedente giugno 2028).
Perché in azienda lo chiamano «carbon tax»
Nel linguaggio corrente di molte imprese di autotrasporto «carbon tax» e «recupero carbon tax» indicano questa stessa procedura. È un’abitudine che viene da lontano e che non corrisponde al nome tecnico: quella di cui si parla qui è l’accisa sul gasolio, e la domanda da presentare è la dichiarazione trimestrale per il gasolio commerciale.
Se ti hanno detto di «fare la carbon tax del trimestre», è questa la pratica.
Cosa non è: il credito d’imposta straordinario del MIT
Nel 2026 sono esistite due misure diverse, e vengono confuse di continuo.
| Rimborso accise | Credito d’imposta straordinario | |
| Chi lo gestisce | Agenzia delle Dogane | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Agenzia delle Dogane |
| Quando | ogni trimestre, sempre | una tantum, per il 2026 |
| Su cosa si calcola | litri consumati e differenza di aliquota | maggiore spesa rispetto al prezzo medio di febbraio 2026 |
| Gruppi frigoriferi | inclusi, campo «h — mezzo speciale» | esclusi |
| Come si chiede | software ADM + Servizio Telematico Doganale | piattaforma dedicata, con SPID o CIE |
| Codice tributo F24 | 6740 | [codice da inserire quando viene pubblicato] |
Sono cumulabili, entro il limite del costo effettivamente sostenuto. Sul credito straordinario abbiamo una pagina dedicata, con le FAQ e le istruzioni per la piattaforma.
Se preferisci che la pratica la segua qualcun altro
ASSOTIR non è il portale delle Dogane e non presenta le domande al posto delle imprese. Le aziende associate possono però farsi seguire dalle società del Sistema Assotir, che offrorno consulenza specifica per il recupero delle accise e che seguono l’azienda nella corretta preparazione della dichiarazione trimestrale.
In concreto, il perimetro è questo:
- Rimborso accise trimestrale. le società di servizio del Sistema ASSOTIR preparano la dichiarazione per conto dell’azienda; la trasmissione alle Dogane resta a carico dell’impresa.
- Credito d’imposta straordinario. le società di servizio del Sistema ASSOTIR non presentano le istanze, ma istruiscono l’impresa su come compilarle e le controlla prima dell’invio, o quando la piattaforma le respinge.
Il servizio è riservato alle imprese associate ed è seguito dalla struttura centrale.
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