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Albo Nazionale Gestori Ambientali: emanati i nuovi criteri e requisiti per l’iscrizione alla categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta

Albo Nazionale Gestori Ambientali: emanati i nuovi criteri e requisiti per l’iscrizione alla categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta

18 Settembre 2026

Con Deliberazione n.6 del 16 settembre 2026 il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali ha ridefinito i criteri ed i requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026.

Più nello specifico, la deliberazione in oggetto stabilisce che i soggetti che intendono iscriversi all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta devono: 

  1. dimostrare i requisiti di cui all’articolo 10, comma 2 del decreto 3 giugno 2014, n. 120 (essere cittadini italiani o cittadini di stati membri della Ue o cittadini di un altro Stato, essere iscritti al registro delle imprese, non si trovino in stato di interdizione o inabilitazione, etc…);
  2. dimostrare la dotazione minima di personale addetto individuata nell’allegato 1 del DM120/2014; 
  3. dimostrare la qualificazione, la formazione e l’addestramento del personale addetto secondo le modalità di cui all’allegato 2 del DM 120/2014; 
  4. nominare almeno un Responsabile Tecnico munito dei requisiti stabiliti per la categoria 1 dalla delibera del Comitato nazionale n. 6 del 26 novembre 2025;
  5. dimostrare il requisito di capacità finanziaria con gli importi individuati nell’allegato 3.

La deliberazione prevede anche che i soggetti già iscritti nella categoria 1 che intendono integrare l’iscrizione nella stessa categoria per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta debbano dimostrare i requisiti previsti ai punti b), c) ed e).

Per quanto concerne le garanzie finanziarie, la delibera ha previsto che l’iscrizione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria, per i soli rifiuti urbani pericolosi e secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’ambiente 8 ottobre 1996, modificato con decreto 23 aprile 1999.

I soggetti già iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 1 non sono tenuti alla prestazione di ulteriori garanzie finanziarie a condizione che l’attività di gestione dei centri di raccolta non comporti variazione dell’iscrizione.

Il provvedimento del Comitato Nazionale dell’Albo prevede altresì che le iscrizioni nella categoria 1, sottocategoria gestione centri di raccolta, effettuate alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, rimangono valide ed efficaci fino alla loro scadenza. Restano inoltre valide le domande d’iscrizione o di rinnovo presentate fino alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, le quali sono istruite e deliberate ai sensi delle previgenti disposizioni.  

Le imprese già iscritte provvedono, inoltre, entro un anno dalla data di entrata in vigore della deliberazione in oggetto, ad aggiornare la formazione degli addetti impiegati al centro di raccolta secondo i contenuti del decreto del 26 marzo 2026. Tale corso è valido ai fini della dimostrazione della formazione di aggiornamento necessaria per il rinnovo dell’iscrizione.

Questa nuova deliberazione, come indicato nella parte finale, abroga la numero 2 del 20 luglio 2009 e la n.7 del 21 novembre 2018.

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