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Rifiuti: l’Albo Nazionale Gestori Ambientali fornisce chiarimenti in merito alla utilizzazione dei codici dell’elenco europeo ai fini della iscrizione nelle categorie 1,4,5

Rifiuti: l’Albo Nazionale Gestori Ambientali fornisce chiarimenti in merito alla utilizzazione dei codici dell’elenco europeo ai fini della iscrizione nelle categorie 1,4,5

22 Luglio 2026

Il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali, con circolare n.7 del 14 luglio 2026, ha fornito dei chiarimenti in merito alla iscrizione nelle categorie 1,4,5.

In particolare, la nota chiarisce che possono essere utilizzati, ai fini dell’iscrizione nella categoria 1, i codici EER non identificati nel capitolo 20 dell’elenco europeo dei rifiuti come previsti dall’allegato 1 al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026.

La circolare in oggetto, inoltre, stabilisce che possono essere utilizzati, ai fini dell’iscrizione nella categoria 4 o 5, determinati rifiuti identificati esclusivamente con i codici EER del capitolo 20, ma che, per la loro origine, possono essere classificati come rifiuti speciali.

Di seguito l’elenco dei rifiuti di cui sopra:

20 01 01 – carta e cartone;

20 01 08 – rifiuti biodegradabili di cucine e mense;

20 01 25 – oli e grassi commestibili;

20 02 01 – rifiuti biodegradabili (esclusivamente per taglio e sfalcio derivanti dalle attività di preparazione del cantiere).

Infine, l’Albo gestori definisce la circolare n.95 del 24 gennaio 2012 abrogata.

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