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Italia-Algeria: rinnovato l’accordo per il riconoscimento reciproco delle patenti di guida
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha comunicato che un nuovo accordo tra Italia e Algeria sul riconoscimento reciproco delle patenti di guida è entrato in vigore il 5 aprile 2026. Questo accordo resterà valido per cinque anni, fino al 4 aprile 2031.
Da questa data, il nuovo accordo sostituisce completamente quello precedente firmato nel 2000. Si precisa, inoltre, che restano validi i diritti già maturati prima dell’entrata in vigore dell’accordo, in particolare per chi aveva già i requisiti previsti (patente valida e residenza in Italia inferiore a sei anni). Per facilitare il passaggio al nuovo sistema, le domande di conversione della patente saranno accettate anche se presentate entro 30 giorni dal 5 aprile 2026, cioè fino al 5 maggio 2026. Questo vale anche se nel frattempo la patente è scaduta o si è superato il limite dei sei anni di residenza, purché i requisiti fossero già soddisfatti alla data di entrata in vigore dell’accordo o al massimo entro il 5 maggio 2026.
Per quanto riguarda la scadenza della patente algerina, la domanda di conversione può essere accolta nei seguenti casi:
- se la patente scade il 05.04.2026, la richiesta è accettabile fino al 05.05.2026;
- se scade il 22.04.2026, la domanda può comunque essere presentata fino al 05.05.2026;
- se scade il 05.05.2026, la richiesta è valida fino a quella stessa data;
- se scade il 07.05.2026, la domanda può essere accolta fino al 07.05.2026.
In generale, il termine ordinario è il 05.05.2026, salvo i casi in cui la patente abbia una scadenza successiva.
L’Accordo prevede, oltre all’allegato relativo al regolamento per il trasferimento dei dati personali tra le autorità competenti, ulteriori allegati tecnici di cui all’articolo 6, paragrafo 3, necessari per l’attuazione delle procedure di conversione delle patenti di guida presso gli Uffici della Motorizzazione Civile. Tali allegati saranno trasmessi con successiva comunicazione contenente istruzioni operative alle Direzioni Generali Territoriali, alle Regioni e Province autonome, al fine della loro diffusione agli uffici periferici competenti. La medesima comunicazione sarà inoltrata anche alle forze dell’ordine.
La conversione può essere richiesta dal titolare di patente algerina solo se:
- ha stabilito la residenza anagrafica in Italia;
- la patente è in corso di validità al momento della domanda.
Inoltre, l’Accordo si applica esclusivamente ai soggetti residenti in Italia da meno di sei anni alla data di presentazione dell’istanza. Qualora la residenza sia pari o superiore a sei anni, la conversione non è consentita e l’Ufficio della Motorizzazione Civile non può accogliere la richiesta.
La procedura di conversione senza esami teorici e pratici è infatti subordinata al rispetto di tale requisito temporale, come previsto dall’articolo 4, paragrafo 2 dell’Accordo.
Infine, il richiedente deve:
- presentare la certificazione medica prevista per l’accertamento dei requisiti psicofisici relativi alla categoria richiesta;
- aver già raggiunto l’età minima prevista dalla normativa italiana per il rilascio della categoria di patente oggetto di conversione.

