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D.L Milleproroghe: il Formulario di identificazione dei rifiuti può essere emesso anche in formato cartaceo fino al 15 settembre 2026
Con l’entrata in vigore lo scorso 1° marzo del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito in legge n. 26 del 27 febbraio 2026, è stata disposta la possibilità per tutti gli operatori interessati di utilizzare il Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) in modalità cartacea in alternativa al formato digitale.
Come riportato anche dal sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e dal RENTRI, alla luce delle recenti disposizioni, si evidenzia quindi che:
- fino al 15 settembre 2026, il FIR può essere emesso in formato cartaceo, in alternativa al formato digitale previsto dall’art. 7 del D.M. del 04 aprile 2023, n.59;
- le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026.
Sono esonerate fino a tale data le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti; Si rammenta che il formato con cui è emesso il FIR da parte del produttore/detentore, determina la modalità di gestione da parte di tutta la filiera.

