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Certificazione Unica (CU) e dichiarazione Iva 2018, approvati i relativi modelli ed istruzioni da parte della Agenzia delle Entrate
Per quanto riguarda il modello di Certificazione Unica (CU) ricordiamo che esso comprova una serie di informazioni elencate nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, tra cui:
- l’ammontare complessivo dei redditi del lavoratore dipendente, equiparati e assimilati, corrisposti al lavoratore nell’annualità 2017 ed assoggettati a tassazione ordinaria, separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
- le ritenute d’acconto operate e le detrazioni effettuate;
Per ciò che riguarda la sezione indicata “somme erogate per premi di risultato in forza di contratti collettivi aziendali o territoriali”, segnaliamo l’inserimento di sette nuovi campi che sono il frutto degli interventi normativi in vigore lo scorso anno.
Sui familiari a carico infine le istruzioni precisano che:
- l’indicazione dei dati è richiesta anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico;
- in base a quanto stabilito dall’art.1, comma 20, della legge n.76 del 2016, le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Per quanto riguarda, invece, il nuovo modello Iva/2018, esso si compone:
- del frontespizio contenente l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- dei quadi VA,VB,VC,VD,VE,VF,VJ,VH,VM,VK,VN,VL,VT,VX,VO,VG,VS,VV,VW,VY e VZ;
Inoltre va ricordato che per rendere più semplice per i contribuenti che hanno determinato l’Iva secondo le regola generale della disciplina, con il provvedimento Iva/2018 è stato approvato anche il Modello IVA BASE/2018, il quale si compone dei soli quadri VA,VB,VE,VF,VJ,VI,VH,VL,VX e VT.
Entrambi i modelli possono essere scaricati dai portali web dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo www.agenziadelleentrate.gov.it oppure su quello del MEF www.finanze.gov.it.
Infine con lo stesso provvedimento è stato disposto che i soggetti che hanno presentato la dichiarazione tramite via telematica, da soli o tramite intermediari abilitati, devono trasmettere i dati contenuti nei predetti modelli secondo le modalità che verranno definite successivamente dall’Agenzia stessa.
