– Viabilità & infrastrutture –

Trasporti Eccezionali. Da Autostrade S.p.A. all’Albo ed alle Associazioni: queste le regole per i cavalcautostrade
La preoccupazione riguardava soprattutto i cavalcavia progettati prima degli anni ’80 come “ponti stradali di II categoria” (con caratteristiche strutturali quindi inferiori alla categoria massima), che, all’epoca erano parte di una rete stradale del tutto secondaria o addirittura interpoderale.
Si tratta di cavalcavia progettati in base alla normativa del 1962 o precedente, ovvero progettati in base alla normativa del 1980.
In ogni caso dimensionati per schemi di carico (valori riferiti alla massa complessiva del veicolo) assolutamente inferiori a quelli per i quali, lo sviluppo delle comunicazioni e le esigenze produttive del Paese sottopongono giornalmente questi manufatti.
Autostrade, perciò, raccomandava alle amministrazioni interessate, l’adozione, ove non già attuata, di provvedimenti limitativi della circolazione su tali opere tramite specifiche ordinanze e relativa cartellonistica, precisando al riguardo che in via generale l’apposizione di un divieto di transito per i veicoli con massa complessiva superiore alle 12 t. avrebbe garantito il pieno rispetto delle caratteristiche di progetto.
Le amministrazioni, insisteva Autostrade,avrebbero potuto autorizzare transiti con massa complessiva superiore a quella di progetto solo previa verifica e benestare tecnico rilasciato a titolo oneroso dalle nostre competenti Direzioni di Tronco.
In fase immediatamente successiva le Direzioni di Tronco di Autostrade intervennero direttamente per installare i cartelli di limitazione di transito in approccio ai cavalcavia sui quali le amministrazioni responsabili non erano ancora intervenute, reiterando la richiesta di regolarizzazione di tali situazioni
Ora, infine, Autostrade ha definito un vero e proprio schema di procedura finalizzato ad armonizzare comportamenti e costi relativi alle verifiche tecniche di competenza della Società sull’intero territorio nazionale, anche relativamente ai casi di passaggio di Trasporti Eccezionali sui cavalcavia di I categoria eccedenti i limiti di massa ammessi alla libera circolazione di cui agli artt. 10 comma 8 e 62 del Codice della Strada.
Lo schema prevede che ai fini dell’autorizzazione al transito sul cavalcavia di un veicolo o convoglio eccedente in massa i limiti di progetto dell’opera o quelli ammessi dal C.d.S. – autorizzazione che va richiesta ed è di competenza dell’ente proprietario e/o gestore della viabilità sovrappassante l’autostrada – lo stesso ente debba richiedere alla competente Direzione di Tronco Aspi le valutazioni tecniche necessarie ad accertare la compatibilità dello schema di carico da autorizzare con le caratteristiche strutturali dell’opera.
Tali verifiche, in funzione della massa e della configurazione del veicolo, potranno avvenire su tre diversi livelli con relativa differenziazione di oneri e compensi che le amministrazioni interessate dovranno corrispondere alle medesime Direzioni di Tronco prima del rilascio dell’eventuale nulla osta.
È stato infine precisato che analogamente a quanto stabilito dall’art. 19, comma 1, del DPR n.495/1992, le amministrazioni porranno il costo delle verifiche effettuate dalle nostre Direzioni di Tronco direttamente a carico del richiedente l’autorizzazione al transito sul cavalcavia, in aggiunta agli altri oneri ed indennizzi richiamati dal medesimo DPR.