– Viabilità & infrastrutture –
Nuove normative sul coronavirus in Germania
Il Ministero dei Trasporti tedesco ha trasmesso al Ministero italiano delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili una informativa sulle nuove regole che la Repubblica Federale di Germania ha adottato per limitare la diffusione della pandemia da COVI19.
Le pubblichiamo di seguito:
Normative generali applicabili dal 24 novembre
A partire da mercoledì 24 novembre, in Germania si applicano le nuove normative sul coronavirus:
• Dipendenti, proprietari e operatori sono autorizzati ad entrare nei luoghi di lavoro (dove la vicinanza con altre persone non può essere esclusa) solo se sono state testate, vaccinate o sono guarite (Tale regola viene definita in tedesco: “regola 3G”; in inglese: “TRV”; mentre per la UE: “DCC”, certificati in Italia dal possesso del “Green Pass”) e se attualmente non espongono sintomi tipici o indicazioni di infezione da coronavirus SARS-CoV-2.
• Per l’ingresso nei luoghi di lavoro si deve possedere la prova della vaccinazione, la prova della guarigione o il risultato di un test (tampone).
• I test antigenici rapidi non devono essere più vecchi di 24 ore e i test PCR devono essere non più vecchi di 48 ore.
• Si prega di notare che i requisiti per la prova della vaccinazione, in particolare per quanto riguarda i vaccini consentiti possono essere trovati nella seguente pagina:
https://www.pei.de/EN/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-content.html;jsessionid=7BA5D4D82A18FB60A4D8E46A78C8AAA2.intranet211?cms_pos=3
• Violare i regolamenti è un reato e può essere punito con una multa.
Le norme per il settore logistico:
• Camion, navi da carico, ecc. non sono considerati luoghi di lavoro.
• Tuttavia, i conducenti di veicoli addetti al trasporto stradale di merci sono soggetti alla regola della dimostrazione del possesso della documentazione 3G o TRV – per gli Italiani, del Green Pass – non appena raggiungono una fabbrica, un magazzino, ecc.
• I conducenti sono esentati da questo obbligo solo se nel sito operativo può essere escluso il contatto fisico con terzi. Vale a dire se nel sito operativo non siano presenti altre persone o se i piani igienici dei siti operativi permettano di escludere il contatto fisico con terzi.
• Gli imprenditori tedeschi hanno la possibilità di allestire strutture di test anti-covid nei propri impianti. In tal caso, il personale che vi giunga senza essere in possesso della documentazione attestante la vaccinazione o la guarigione, potrà entrare nei locali destinati all’effettuazione dei test immediati.
• È quindi consigliabile chiedere in anticipo ai partner commerciali tedeschi se hanno istituito piani igienici che escludano il contatto fisico con altre persone o se all’arrivo siano disponibili strutture di test anti-covid.
Ulteriori informazioni:
• “Prova di test” significa la prova dell’assenza di infezione da coronavirus SARS-CoV-2 rilasciato in forma scritta o digitale in tedesco, inglese, francese, italiano o spagnolo, se il test sottostante è stato eseguito utilizzando dispositivi medico-diagnostici in vitro, che sono destinati per il rilevamento diretto di agenti patogeni del coronavirus SARS-CoV-2 e che sono commercializzabili sulla base della loro marcatura CE o sulla base di un’approvazione speciale rilasciata in conformità con l’articolo 11, paragrafo 1, della legge sui dispositivi medici (MPG) e
a) viene effettuato in loco sotto la supervisione della persona adeguatamente assoggettata a misure protettive;
b) viene effettuato nell’ambito di test in azienda nel corso di misure di sicurezza sul lavoro condotto da personale che ha seguito la formazione necessaria o ha la necessaria conoscenza ed esperienza per tali prove;
c) è effettuato o supervisionato da un prestatore di servizi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’ordinanza sui test per il coronavirus.
• Gli ingressi in hotel e al ristorante, a seconda del tasso di ospedalizzazione locale, in alcuni Land possono essere limitate a vaccinati e guariti. È quindi altamente consigliabile contattare hotel e ristoranti in anticipo o chiedere ai partner commerciali ulteriori informazioni.
• Si prega di notare inoltre che, a partire dal 24 novembre, i trasporti pubblici a lunga percorrenza e locali possono essere utilizzati solo se i passeggeri possiedono la prova di essere stati testati, guariti o vaccinati e indossano una maschera medica (FFP2 o comparabile). Questa regola si applicava in precedenza ai soli voli.