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Videosorveglianza: guai a non avere l’autorizzazione INL o l’accordo con le OOSS
Lo scorso 18 Maggio u.s, La Direzione centrale del coordinamento giuridico dell’Ispettorato nazionale del lavoro, rispondendo all’Ispettorato Interregionale di Milano, ha fornito, con la nota n 797, chiarimenti operativi sull’istruttoria delle istanze di autorizzazione all’installazione di sistemi di controllo a distanza ai sensi dell’art. 4 della L. n. 300/1970 (lo Statuto dei Lavoratori) quando, già dalla documentazione allegata all’istanza, emergano elementi da cui si desuma una possibile violazione della citata disposizione.
Secondo quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, l’impiego di impianti audiovisivi che possano comportare il controllo a distanza dei lavoratori, è possibile solo in presenza di esigenze organizzative, produttive, di sicurezza o delle condizioni di lavoro e di tutela del patrimonio aziendale, ed alla sottoscrizione di un apposito accordo sindacale con le RSA/RSU.
In mancanza di accordo, l’installazione dei predetti impianti sarà possibile solo previa autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro.
In primo luogo, ricorda l’INL, la presenza di fattori dai quali emerga il fumus del reato previsto dal citato art. 4, implica necessariamente l’avvio “senza ritardo” dell’accertamento, così come previsto dall’art. 347 c.p., mediante programmazione di un sopralluogo ispettivo volto ad assicurare le fonti di prova.
Questa attività non può essere rimandata in attesa del rilascio della eventuale autorizzazione, che costituisce un autonomo provvedimento amministrativo.
Il personale investito dell’istruttoria della pratica autorizzativa, quindi, dovrà segnalare al Processo vigilanza le istanze in questione, evidenziando gli elementi sulla base dei quali si rende opportuno l’avvio di un accertamento sulla possibile sussistenza del reato
Si ricorda, infatti, che l’inosservanza dell’art. 4 comporta un reato punibile con la comminazione di un’ammenda da 154 a 1549 euro o l’arresto da 15 giorni ad un anno.
Nei casi più gravi le pene dell’arresto e dell’ammenda sono applicate congiuntamente.
Di qui l’esigenza da parte dei datori di lavoro di non sottovalutare l’importanza di un obbligo di confronto con le OOSS o di una preventiva richiesta all’INL territoriale, anche quando si tratti unicamente di installare una banale videocamera di sorveglianza dell’azienda in funzione di scoraggiamento di furti o danneggiamenti.

