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Versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS: aggiornamento operativo 2026
Alla luce delle recenti novità normative riguardanti l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, delle aziende che superano un certo limite dimensionale, forniamo un aggiornamento organico sulle principali scadenze e modalità operative, anche in virtù di quanto contenuto nella circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2026 e delle successive istruzioni applicative.
Limiti dimensionali
Ricordiamo che per il biennio 2026-2027 l’obbligo scatta se la media annuale dei lavoratori non è inferiore a 60 addetti mentre per il periodo 2028-2031, nel silenzio della disposizione legislativa, per questo lasso temporale continua a trovare applicazione il requisito dimensionale ordinario di almeno 50 addetti.
Dal 1° gennaio 2032 in poi la soglia si abbasserà definitivamente, facendo scattare l’obbligo per i datori di lavoro che occupano 40 addetti.
Fase di prima applicazione: termine di regolarizzazione
Per agevolare l’avvio del nuovo obbligo, è stata prevista una finestra transitoria di regolarizzazione.
I versamenti relativi alle quote di TFR maturate nei primi mesi del 2026 potranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni entro il 16 maggio 2026.
Tale scadenza rappresenta il termine fondamentale per assicurare il corretto adeguamento alle nuove disposizioni.
Modalità operative a regime
A decorrere dalla fase ordinaria, il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:
- cadenza mensile;
- entro il giorno 16 del mese successivo a quello di maturazione;
- mediante modello F24, utilizzando le consuete modalità contributive.
Ricordiamo che l’obbligo riguarda esclusivamente il TFR maturando dei lavoratori che non abbiano optato per una forma di previdenza complementare.
Resta ferma la facoltà, per i dipendenti, di aderire in qualsiasi momento a un fondo di previdenza complementare: da tale momento, il TFR maturando sarà destinato direttamente al fondo prescelto e non più al Fondo di Tesoreria INPS.
Sintesi operativa per la gestione del TFR
Al fine di supportare le imprese nella gestione delle richieste dei lavoratori, si riporta di seguito una sintesi delle diverse casistiche:
1. TFR maturato fino al 31 dicembre 2025
- Rimane nella disponibilità e gestione dell’azienda.
- Gli anticipi possono essere concessi secondo le regole previste dalla contrattazione collettiva applicata o dalle policy aziendali.
2. TFR maturato dal 1° gennaio 2026
- È soggetto all’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria INPS.
- Gli anticipi sono ammessi esclusivamente per le causali previste dalla legge (es. acquisto prima casa, spese sanitarie straordinarie) Sarà l’azienda ad anticipare l’importo richiesto dal dipendete e conguaglierà la somma in fase di versamento F24.
- L’INPS, in sede di controllo, potrà verificare la correttezza delle richieste e richiedere idonea documentazione giustificativa.
3. TFR destinato alla previdenza complementare
- A seguito dell’adesione a un fondo pensione, il TFR maturando viene versato direttamente alla forma di previdenza complementare scelta dal lavoratore.
- Le eventuali richieste di anticipazione saranno disciplinate dal regolamento del fondo e non più gestite tramite il Fondo di Tesoreria INPS.
