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Un ulteriore D.P.C.M. stringe ancora più i freni al Paese: dalle 18 scatta, di fatto, un mini-lockdown. Assotir chiede deroghe per bar e ristori delle aree di sosta, degli interporti e delle aree di servizio sulle strade di grande comunicazione

Un ulteriore D.P.C.M. stringe ancora più i freni al Paese: dalle 18 scatta, di fatto, un mini-lockdown. Assotir chiede deroghe per bar e ristori delle aree di sosta, degli interporti e delle aree di servizio sulle strade di grande comunicazione

26 Ottobre 2020

Nella Gazzetta Ufficiale n.265 del 25 ottobre 2020, è stato pubblicato il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, recante ulteriori misure per fronteggiare l’aggravamento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le nuove disposizioni, efficaci a partire dal 26 ottobre fino al 24 novembre 2020, introducono ulteriori limitazioni fino a configurare, soprattutto nel settore dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), una sorta di “mini-lockdown”.

L’attività di tali esercizi, infatti, viene consentita esclusivamente dalle ore 5.00 fino alle 18.00.

Scende ad un massimo di 4 (dalle precedenti 6) il numero di persone che possono consumare al tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, mentre è permessa senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Rimane inoltre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 24.00, quella con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Continuano ad essere autorizzate le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, garantendo la distanza interpersonale di almeno un metro e nei limiti ed alle condizioni di cui sopra evidenziate (art.1 comma 9, lett. ee).

Rimangono comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (comma 9, lett. ff).

Tuttavia, e su questo ASSOTIR ha espresso la più ferma contrarietà, non si fa alcun cenno alla possibilità di mantenere aperti

La nostra Associazione si fa interprete del disagio che i conducenti di veicoli per il trasporto delle merci, quelli che negli scorsi mesi tutti chiamavano “eroi” per i rifornimenti che hanno assicurato al Paese, viaggiando, su tutte le strade, ininterrottamente, giorno e notte, si troveranno a scontare, stante l’impossibilità, per quelli tra loro addetti a servizi che non prevedano percorrenze autostradali, neppure di ritemprarsi con un caffè.

Siamo all’assurdo per cui le stesse aree di sosta che la UE prevede come luoghi in cui i conducenti debbano ritemprare le proprie forze durante le soste obbligatorie tra un periodo di guida e l’altro, rischino di divenire, per le omissioni del D.P.C.M., una sorta di aree di confino, in cui più che riposare, si rischia di far crescere rabbia, amarezza e risentimento

Il D.PC.M. dispone la sospensione: delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Tutte le cerimonie pubbliche devono svolgersi in assenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti; nell’ambito delle amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. Confermata la forte raccomandazione di svolgere anche le riunioni private (es. assemblee societarie) in modalità a distanza (art. 1, comma 9, lett. o).

Alla lettera s) dell’art.1 (comma 9), continuano ad essere consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nell’ambito delle misure di informazione e prevenzione previste nell’art.3 si segnala invece, in materia di lavoro privato, la nuova raccomandazione di differenziare l’orario di ingresso del personale (comma 4) e quella di utilizzare la modalità di lavoro agile (comma 5).

Quanto alle limitazioni degli spostamenti da e per l’estero, (artt. 4-7), rimangono confermate le misure introdotte negli ultimi D.P.C.M., con particolare riferimento agli obblighi di tampone (nelle 72 ore prima dell’ingresso in Italia, oppure presso la asl di riferimento entro le 48 ore da tale ingresso) in caso di soggiorno o transito – nei 14 giorni anteriori all’entrata in Italia- in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna, Regno Unito e Irlanda del nord (elenco C, allegato 20 del D.P.C.M.).

Da tale obbligo, l’art. 6 (comma 7) continua ad esonerare: gli equipaggi dei mezzi di trasporto; il personale viaggiante; i movimenti da e per la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano; gli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza approvati dall’autorità sanitaria competente.

Per questi soggetti, rimangono comunque fermi gli obblighi di dichiarazione previsti all’art. 5; in particolare, le persone che hanno soggiornato o transitato, nei 14 gg antecedenti l’ingresso in Italia, in Stati o territori compresi negli elenchi C,D,E,F dell’allegato 20 al D.P.C.M., anche se asintomatiche, devono mettere al corrente del proprio ingresso il Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio. Rimangono esclusi, pertanto, i soggiorni/transiti in Paesi della U.E, ad eccezione di quelli indicati negli elenchi C, D.

Inoltre, tranne l’ipotesi di soggiorno/transito in uno dei Paesi dell’elenco F avvenuto nei 14 gg prima dell’ingresso in Italia, e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui sopra, la sottoposizione al tampone non è richiesta per gli ingressi per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza per periodi non superiori alle 120 ore (con obbligo, al termine di questo periodo, di lasciare l’Italia o iniziare l’isolamento fiduciario – vedi art.6.8 del D.P.C.M.).

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