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Trasporto rifiuti: l’Albo Nazionale Gestori Ambientali fornisce chiarimenti in merito alle modalità di effettuazione del trasporto intermodale
Con circolare n.6 del 21 luglio scorso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità che il trasporto finale dei rifiuti su strada, nell’ambito di un trasporto intermodale, possa essere effettuato da impresa diversa da quella che ha iniziato il trasporto.
Più nello specifico, l’Albo Gestori Ambientali ribadisce quanto già sottolineato nella precedente circolare n.1235 del 4 dicembre 2017 dove si confermava la possibilità per il destinatario finale di poter ricevere un rifiuto mediante un complesso veicolare composto da un trattore stradale/motrice nella disponibilità di impresa, differente da quella che ha iniziato il trasporto dei rifiuti, e da un semirimorchio con carrozzeria mobile o rimorchio nella disponibilità della stessa impresa che ha iniziato il trasporto.
Nella circolare, infine, vengono richiamati i requisiti che le imprese di trasporto sono tenute a rispettare per effettuare un trasporto di tipo intermodale, così come indicato a suo tempo dalla sopracitata circolare del 2017 e che riguardano:
- le imprese di autotrasporto che intervengono all’interno dello stesso trasporto intermodale devono essere iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali nella stessa categoria d’iscrizione;
- i codici EER relativi ai rifiuti trasportati devono essere contemporaneamente presenti nelle iscrizioni delle due imprese di autotrasporto;
- i rifiuti devono essere accompagnati dal formulario di identificazione rifiuti di cui al DM 148/98, gestito con le modalità specificate al punto 1), lettera v), della circolazione del Ministro dell’ambiente prot. n. GAB/DEC/812/98 del 4 agosto 1998.