Con circolare n.6 del 21 luglio scorso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità che il trasporto finale dei rifiuti su strada, nell’ambito di un trasporto intermodale, possa essere effettuato da impresa diversa da quella che ha iniziato il trasporto.
Più nello specifico, l’Albo Gestori Ambientali ribadisce quanto già sottolineato nella precedente circolare n.1235 del 4 dicembre 2017 dove si confermava la possibilità per il destinatario finale di poter ricevere un rifiuto mediante un complesso veicolare composto da un trattore stradale/motrice nella disponibilità di impresa, differente da quella che ha iniziato il trasporto dei rifiuti, e da un semirimorchio con carrozzeria mobile o rimorchio nella disponibilità della stessa impresa che ha iniziato il trasporto.
Nella circolare, infine, vengono richiamati i requisiti che le imprese di trasporto sono tenute a rispettare per effettuare un trasporto di tipo intermodale, così come indicato a suo tempo dalla sopracitata circolare del 2017 e che riguardano:
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