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Trasporto rifiuti: entro il 30 aprile 2018 le imprese dovranno adempiere al pagamento del contributo SISTRI, alla presentazione del MUD e al versamento dei diritti di iscrizione all’Albo gestori ambientali

26 Aprile 2018

La precisazione va fatta al fine di distinguere le imprese che trasportano rifiuti pericolosi da quelle che si occupano di rifiuti speciali non pericolosi, le quali sono esentate dal SISTRI e dal relativo contributo.

Ricordiamo anche che gli importi dei contributi variano in funzione della black-box posseduta da ciascuna impresa secondo la tabella allegata al decreto sopracitato e che per comodità riportiamo in allegato.

Rammentiamo, inoltre, che il mancato pagamento del contributo SISTRI comporta, superata la sua scadenza, per le imprese inadempienti, una elevata sanzione amministrativa pari a 7.750,00 euro, prevista dall’articolo 260 bis, comma 2 del testo unico ambientale e ridotta del 50% negli ultimi due anni. Va segnalato, infine, che dalla legge 205/2017 è stata prevista una procedura specifica di recupero dei contributi del SISTRI dovuti e non versati che rende applicabile la prescrizione ordinaria decennale al nuovo sistemai di riscossione. Questa procedura però, a causa della sostituzione del Governo, non è stata ancora emanata.

 

Il Modulo Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD), relativo alla quantità e qualità dei rifiuti trattati nel 2017 (MUD 2018), deve essere, invece, obbligatoriamente compilato e inviato telematicamente alle camere di Commercio dove sono iscritte le imprese, entro il 30 aprile 2018, da parte di tutte quelle aziende che esercitano attività di raccolta e trasporto rifiuti (facendo rientrare in questa categoria anche gli intermediari e i commercianti) oppure svolgono operazioni di recupero e smaltimento.

Ricordiamo che la modulistica e le istruzioni da utilizzare per la compilazione del MUD 2017 sono state approvate con il nuovo DPCM 28 dicembre 2017 ed il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale sostituisce quello utilizzato nei precedenti anni.

 

Infine, sempre entro il 30 aprile 2018, le imprese iscritte all’Albo dei gestori ambientali dovranno corrispondere il diritto annuale di iscrizione attraverso il versamento alla Sezione regionale dove sono iscritte, così come previsto dall’articolo 24 del DM 120/2014.

Il diritto annuale va corrisposto a seconda della categoria e classe per le quali l’impresa è iscritta nei seguenti importi:

A – Iscrizione di 50,00 euro ai sensi dell’art.212, comma 8 del D.Lgs 152/06 per le imprese facenti parte della categoria 2 bis ovvero “produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 kg o 30 litri al giorno” o della categoria 3 bis ovvero “distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute”.

B- Iscrizioni ad altre categorie del Decreto Ministeriale 120/1998

  • Suddivisi per categorie e relative classi:

 

Categorie 1 (trasporti urbani e gestione centri di raccolta)

Classe

Popolazione servita

Importi

A

Superiore o uguale a 500.000 abitanti

Euro 1.800

B

Inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti

Euro 1.300

C

Inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti

Euro 1.000

D

Inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti

Euro 750

E

Inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti

Euro 350

F

Inferiore a 5.000 abitanti

Euro 150

 

Categorie 4 (trasporti speciali ), 5 (trasporti pericolosi), 6 (trasporti transfrontalieri) e 8 (intermediari e commercianti)

Classe

Tonnellate annue di rifiuti trattati

Importi

A

Superiore o uguale a 200.000 tonnellate

Euro 1.800

B

Superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate

Euro 1.300

C

Superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate

Euro 1.000

D

Superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate

Euro 750

E

Superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate

Euro 350

F

Inferiore a 3.000 tonnellate

Euro 150

 

Categorie 9 (bonifica dei siti) e 10 (bonifica dei beni contenenti amianto)

Classe

Lavoratori cantierabili

Importi

A

Oltre euro 9 milioni

Euro 3.100

B

Fino a euro 9 milioni

Euro 2.050

C

Fino a euro 2,5 milioni

Euro 1.300

D

Fino a euro 1 milione

Euro 650

E

Fino a euro 200 mila

Euro 300

 

Da ultimo, ricordiamo che alle imprese delle categorie 9 e 10 che risultino registrate ai sensi del Regolamento 1221/2009/CE (Emas), si applica il 30% degli importi di cui alla terza ed ultima tabella.

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