Il Parlamento europeo ha approvato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2021/0275 (COD), relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose.
Il nuovo atto legislativo, che entrerà in vigore il prossimo 13 novembre, abroga la direttiva 95/50 e le modifiche e integrazioni successive.
I punti cardine della nuova direttiva (2022/1999 del 19 ottobre) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale europea dello scorso 24 ottobre sono:
Questa direttiva si applica ai controlli che gli Stati membri esercitano sui trasporti su strada di merci pericolose effettuati per mezzo di veicoli che circolano nel loro territorio o che vi entrano in provenienza da un Paese terzo. Essa non si applica ai trasporti di merci pericolose effettuati da veicoli che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime.
In base a quanto stabilito, gli Stati membri dovrebbero assicurare un livello sufficiente di controlli eseguiti su tutto il loro territorio evitando di aumentare esponenzialmente i controlli sui veicoli che ne sono oggetto. La direttiva in oggetto prevede che sia necessario effettuare i controlli utilizzando una lista di elementi comuni applicabili al trasporto di merci pericolose in tutta l’Unione europea. Inoltre, la stessa direttiva in esame contiene una lista di infrazioni ritenute sufficientemente gravi da tutti gli Stati membri tanto da comportare l’applicazione di misure adeguate a mantenere la sicurezza.
Al fine di assicurare il rispetto delle norme di sicurezza del trasporto su strada di merci pericolose, la direttiva prevede anche controlli nelle imprese a titolo preventivo.
Le verifiche, recita il provvedimento, saranno effettuate a campione su un’ampia parte della rete stradale, saranno di una durata adeguata e in luoghi tali da permettere, se necessario, di immobilizzare il veicolo senza compromettere la sicurezza degli altri utenti della strada.
Infine, nell’ottica di implementare sempre più una collaborazione ed uno scambio di informazioni tra i Paesi comunitari, la direttiva disciplina anche che la cooperazione tra gli Stati membri, in presenza di violazioni accertate nel territorio di un Paese diverso da quello di immatricolazione del veicolo o dove ha sede l’impresa.
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