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Trasporto di gasolio e olio combustibile, le dogane presentano alcune novità
L’installazione di questi sistemi di misurazione sulle autobotti e sulle bettoline, sia per quanto riguarda il trasporto dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, sia per i prodotti soggetti ad accisa, era già stata prevista dalla Legge 232/2016.
Per garantire una partenza graduale dell’obbligo, però, le dogane hanno preferito limitare l’obbligo stesso al solo trasporto di carburanti per la navigazione, dove i rischi di frode sono notoriamente più alti, in virtù del fatto che tali prodotti sono esenti da accisa.
Proprio per questo, quindi, l’Agenzia delle Dogane, facendo seguito alla propria determinazione direttoriale del 4 maggio scorso, con la circolare in oggetto ha stabilito le specifiche tecniche che devono avere questi misuratori.
In relazione ai rifornimenti di gasolio e olio combustibile fluidissimo per la navigazione, tali misuratori, dovranno essere installati su condotta e consentire l’emissione di scontrini riportanti una serie di informazioni come: giorno e ora del rifornimento; targa dell’autobotte o della bettolina, quantitativo di prodotto rifornito, lettura ad inizio e alla fine del rifornimento.
I nuovi sistemi sono dati di compensazione a 15 gradi della quantità di volume erogata; tuttavia, il depositario mittente può ancora avvalersi di autobotti o bettoline munite di sistemi privi di compensazione purché posti in essere prima del 1° aprile 2019, e ricorrano le condizioni previste nella circolare 6/D delle Dogane del 22.03.2016.
Per le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di olio combustibile denso, semifluido e fluido, è ancora possibile, invece, utilizzare i sistemi di accertamento attualmente adottati in contraddittorio con l’acquirente del prodotto, per cui l’installazione dei sistemi oggetto della circolare risulta del tutto facoltativa.

