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Trasporto combinato di merci: la commissione TRAN dell’Europarlamento ha adottato la relazione sulla revisione della direttiva 92/106 / CEE
12 Luglio 2018
Nella immagine che è qui pubblicata, i lettori potranno apprezzare quanto sia infatti lungo e faticoso il cammino di modifica, che deve vedere tre protagonisti mettersi d’accordo tra loro: la Commissione Europea, l’Europarlamento e il Consiglio dei Ministri dei Paesi aderenti:
I punti chiave della relazione adottata dalla Commissione possono essere così sintetizzati:
- Un viaggio su strada situato al di fuori dell’Unione non può essere considerato parte di una tratta stradale nel trasporto combinato
- Impostazione di una soglia massima autorizzata del tratto di trasporto stradale per le operazioni coperte dal trasporto combinato pari a 150 km.
- Flessibilità in più o in meno di tale lunghezza di tratta in base all’idoneità dei terminal
- Prova consentita in formato elettronico
- Gli Stati membri devono adottare misure per sostenere gli investimenti nei terminali di trasporto e nei punti di trasbordo. Al riguardo la Commissione aveva proposto che le misure volte a migliorare la competitività delle operazioni di trasporto combinato fossero decise su base volontaria da parte dei diversi Stati, ma i deputati al Parlamento europeo hanno sostenuto le richieste in tale contesto per quanto riguarda le autorità nazionali.
- Esenzione dalla notifica prevista per gli aiuti di Stato, se gli investimenti pubblici saranno inferiori al 35% del costo totale (le misure di sostegno al trasporto combinate sostenute entro questi limiti non devono essere notificate alla Commissione UE).
- Le regole previste per il cabotaggio e quelle sul distacco trasnazionale di manodopera si applicheranno al trasporto combinato, secondo quanto previsto dalla legislazione europea.
Sull’argomento pubblichiamo – in allegato ed in inglese – la nota di riepilogo redatta a cura della Commissione TRAN sull’origine, le motivazioni e lo stato della proposta di modifica.
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