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Autostrada Viaggiante: arrivano i chiarimenti dal MIT
Il MIT ha ricordato che queste autorizzazioni presente la seguente dicitura: “VALIDA PER AUTOSTRADA VIAGGIANTE CON OBBLIGO DI DISCESA DAL TRENO E DI RISALITA SUL TRENO SUL TERRITORIO ITALIANO PER IL VETTORE … (omissis) …. ACCOMPAGNATA DA DOCUMENTAZIONE CHE COMPROVI L’INTERO PERCORSO FERROVIARIO”.
Prendendo atto della prassi ormai consolidatasi, secondo la quale molti operatori ferroviari confermano la prenotazione del viaggio alle imprese di autotrasporto solamente a ridosso della data effettiva di partenza del treno al fine di avere un numero sufficiente di veicoli caricati sullo stesso, il Ministero ha precisato che:
- Nel caso di arrivo in Italia tramite autostrada viaggiante, il vettore straniero deve esibire agli organi di polizia solamente la documentazione che dimostri l’ingresso tramite treno nel nostro Paese;
- In caso di viaggio di ritorno per utilizzare di nuovo l’autostrada viaggiante, il vettore straniero è tenuto a dimostrare che l’intero percorso, in entrata ed in uscita in Italia, sia avvenuto tramite ferrovia.
La prova agli organi di controllo può essere fornita o tramite il biglietto ferroviario oppure tramite idonea documentazione atta a dimostrare l’avvenuta prenotazione; in entrambi i casi è richiesto al vettore l’indicazione della targa del veicolo (targhe in caso di complessi veicolari).

