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Trasporti internazionali. Assoggettabilità all’IVA. Una Circolare dell’Agenzia delle Dogane chiarisce quanto previsto dal D.L. 146/2021

Trasporti internazionali. Assoggettabilità all’IVA. Una Circolare dell’Agenzia delle Dogane chiarisce quanto previsto dal D.L. 146/2021

13 Marzo 2022

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stata pubblicata, in data 25/02/2022, la Circolare n. 5E, avente ad oggetto:  “Principali novità in materia di IVA contenute nel decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (c.d. decreto fiscale 2022)

La circolare assume particolare importanza per il nostro settore in quanto, otre ad altri argomenti,  illustra le modifiche al regime di non imponibilità IVA delle prestazioni di servizi di trasporto internazionale.

A tal proposito ricordiamo come l’art. 146, par. 1, lett. e), della direttiva n. 2006/112/CE prevede che gli Stati membri “esentano” – ossia, secondo la terminologia nazionale, considerano non imponibili – “le prestazioni di servizi, compresi i trasporti e le operazioni accessorie…, qualora siano direttamente connesse alle esportazioni o importazioni di beni…”.

Come si ricorderà, con sentenza in data 29 giugno 2017 nella causa C-288/16, la Corte di giustizia europea ha affermato che le prestazioni di trasporto di beni godono dell’esenzione IVA (non imponibilità) alla condizione, prevista dalla menzionata norma comunitaria, che esse siano “direttamente connesse” a esportazioni o importazioni di beni.

Tale locuzione postula l’esistenza di un rapporto diretto tra il prestatore del servizio e il mittente o il destinatario della merce.

La conseguenza è che la disposizione normativa va interpretata nel senso che l’esistenza di un rapporto diretto implica non solo che, attraverso il loro obiettivo, le prestazioni di servizi interessate contribuiscano all’effettiva realizzazione di un’operazione di esportazione o di importazione, bensì anche che tali servizi siano forniti direttamente, a seconda del caso, all’esportatore, all’importatore o al destinatario dei beni di cui a tale disposizione”.

In altre parole, la sentenza sostiene che, per fruire della non imponibilità IVA, il trasporto e i relativi servizi accessori dovrebbero essere forniti direttamente all’esportatore o all’importatore o al destinatario dei beni, escludendosi che possano essere forniti da un vettore o sub-vettore al contraente principale o ad altri soggetti diversi da quelli sopra individuati, per esempio, a consorzi di vettori o a cooperative di vettori.

Ciò significa che solo l’operatore “a diretto contatto” con l’esportatore o con l’importatore o con il destinatario dei beni, potrebbe applicare il regime di non imponibilità nella fase di emissione della fattura relativa alla prestazione di trasporto di beni all’esportazione, in transito o in temporanea importazione o in importazione definitiva (all’ulteriore condizione, in tale ultimo caso, che i relativi corrispettivi siano stati inclusi nella base imponibile all’importazione).

Tutte le prestazioni che si collocano “a monte” rispetto a detto rapporto, rese da altri vettori o sub-vettori, e che possono riguardare l’intero trasporto internazionale o una sua tratta, sono conseguentemente soggette a IVA.

È del tutto evidente come tale interpretazione della Corte di Giustizia, che fa stato rispetto alle legislazioni degli Stati membri, abbia aperto un vulnus nei confronti della prassi che tutte le imprese di autotrasporto che operano nei trasporti internazionali, hanno fino a pochi mesi or sono seguito.

In effetti, in Italia (come del resto in quasi tutti i Paesi UE, prima della citata Sentenza) era prevalsa l’interpretazione che tutta la filiera delle aziende coinvolte in una spedizione internazionale di merce – per sua natura, esente da IVA – fossero anch’esse esenti da tale imposta.

La Sentenza ha sparigliato le carte e, quando alcune sedi territoriali dell’Agenzia delle Entrate hanno iniziato a contestare ai trasportatori tale prassi, le Associazioni dell’autotrasporto, in modo unitario, hanno iniziato a sviluppare una lunga e fruttuosa attività per evitare che potesse essere richiesta alle imprese l’IVA non pagata fino a quel momento.

L’iniziativa delle Associazioni ha ottenuto un primo, fondamentale risultato con l’approvazione, da parte del Parlamento – in sede di conversione del D.L. 146/2021 (il cosiddetto Decreto Fiscale) – dell’’articolo 5-septies che ha modificato l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungendo allo stesso articolo un comma, il terzo, in base al quale: «Le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma» recependo così quanto dettato dalla Corte di Giustizia.

Tuttavia le Associazioni sono riuscite ad ottenere che il successivo comma 2 del medesimo articolo 5-septies stabilisse che: «Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 2022».  

Dal 1° gennaio 2022, quindi, definitivamente e senza ambiguità ulteriori, sono esclusi dalla previsione di non imponibilità, i servizi di trasporto che riguardano beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché beni in importazione i cui corrispettivi siano inclusi nella base imponibile, qualora i servizi stessi siano prestati a soggetti diversi:

• dall’esportatore;

• dal titolare del regime di transito;

• dall’importatore;

• dal destinatario dei beni

• dallo spedizioniere.

In base alla nuova formulazione dell’art. 9, devono essere assoggettate ad IVA, le prestazioni di trasporto internazionale che un vettore principale affida tutto o in parte ad un vettore terzo. Il vettore principale può anche essere un consorzio o una società cooperativa a cui aderiscono o di cui sono soci i subvettori incaricati di svolgere il trasporto.

Infine, come indicato dal comma 2 dell’art. 5 septies, sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti che precedentemente alla data del 1° gennaio 2022 si siano adeguati alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, ossia, come meglio specifica la Circolare 5E,alla luce dell’anzidetto orientamento giurisprudenziale, abbiano già applicato l’IVA alle prestazioni di subvezione nei trasporti internazionali territorialmente rilevanti in Italia, con conseguente diritto di detrazione in capo ai committenti”.

Consigliamo a tutte le imprese che operano nel trasporto internazionale una attenta lettura della Circolare 5E, restando ovviamente disponibili a fornire loro ogni necessaria ulteriore precisazione e consulenza.

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